Veicoli a motore: uso dei biocarburanti

       

Veicoli a motore: uso dei biocarburanti

L’Unione europea (UE) istituisce un quadro comunitario volto a promuovere l’uso dei biocarburanti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l’impatto ambientale dei trasporti, e per aumentare la sicurezza di approvvigionamento del carburante.

ATTO

Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

SINTESI

Contesto
La direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di adottare la legislazione e le misure necessarie affinché i biocarburanti (combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa e usati per il trasporto, ossia rifiuti e residui biodegradabili provenienti, fra l’altro, dall’agricoltura e dalla silvicoltura) rappresentino una percentuale minima dei carburanti venduti sul loro territorio.
Nell’ambito dello sviluppo sostenibile in Europa e del Libro verde intitolato «Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico», la Commissione propone un vero piano d’azione affinché la quota di biocarburanti raggiunga entro il 2020 oltre il 20 % del consumo europeo di benzina e diesel.
In base alle stime del Libro verde, il settore dei trasporti dovrebbe crescere di circa il 2 % l’anno nel prossimo decennio.
Tuttavia, un maggior uso di biocarburanti nei trasporti fa parte delle misure richieste per rispettare il
protocollo di Kyoto.
L’obiettivo finale è ridurre la dipendenza dai carburanti a base di petrolio che rappresenta per l’Unione europea (UE) una seria fonte di preoccupazione tanto per l’ambiente quanto per la sicurezza dell’approvvigionamento.
Contenuto della direttiva
La direttiva stabilisce una percentuale minima di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro. L’obiettivo è di ridurre le emissioni classiche di CO2 (biossido di carbonio), CO (monossido di carbonio), NOx (ossidi di azoto), COV (composti organici volatili) e di altre particelle tossiche per la salute e l’ambiente.
I vari tipi di biocarburanti sono i seguenti:
  • il bioetanolo: ricavato dalla fermentazione di piante ricche di zucchero/amido;
  • il biodiesel: carburante di tipo diesel ricavato dalla biomassa o da olio per frittura e usato come biocarburante;
  • l’ETBE: bioetanolo esterificato;
  • il biogas: gas combustibile ricavato dalla fermentazione di materiale organico generato in assenza di ossigeno da popolazioni batteriche;
  • il biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa;
  • il bio-olio: olio ottenuto tramite pirolisi (decomposizione molecolare della biomassa sotto l’azione del calore e in assenza di aria).
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, la percentuale minima di biocarburanti immessa sui loro mercati raggiunga il 2 % e il 5,75 % entro dicembre del 2010. Gli Stati membri che fissano obiettivi meno elevati dovranno giustificarlo ricorrendo a criteri obiettivi.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno:
  • le misure adottate per promuovere l’utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili;
  • le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti;
  • il totale delle vendite di carburanti da trasporto per l’anno precedente.
La direttiva stimolerà l’economia rurale attraverso la creazione di nuove fonti di guadagno e di occupazione. Nell’industria agroalimentare e silvicola, la produzione di biocarburanti permetterebbe in molti casi di trasformare dei rifiuti che rappresentano un problema in termini di prodotti sostenibili.
La direttiva 2003/30/CE è abrogata dalla direttiva 2009/28/CE a partire dal 1° gennaio 2012.

Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per l'utilizzo di fonti rinnovabili al fine di limitare le emissioni di gas ad effetto serra e di promuovere un trasporto più pulito. A tale scopo, sono stati definiti dei piani di azione nazionali e le modalità di utilizzo dei biocarburanti.

ATTO

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

La presente direttiva mira ad istituire un quadro comune per la produzione e la promozione di energia a partire da fonti rinnovabili.
Obiettivi nazionali e misure
Per ciascuno Stato membro è stato fissato un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l’obiettivo globale «20-20-20» della Comunità.
Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10 % del consumo finale di energia entro il 2020.
Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili
Gli Stati membri adotteranno un piano di azione nazionale che fissa la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento per il 2020. Tali piani di azione prenderanno in considerazione gli effetti di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di energia (più alta sarà la riduzione del consumo di energia, meno energia da fonti rinnovabili sarà necessaria per raggiungere l'obiettivo). I piani dovranno inoltre prevedere le modalità delle riforme dei regimi di pianificazione e di fissazione delle tariffe, nonché l'accesso alle reti elettriche, a favore dell’energia da fonti rinnovabili.
Cooperazione fra Stati membri
Gli Stati membri possono «scambiare» una quantità di energia da fonti rinnovabili mediante un trasferimento statistico, possono intraprendere progetti comuni per la produzione di elettricità e di riscaldamento da fonti rinnovabili e possono inoltre stabilire una cooperazione con paesi terzi, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • l'elettricità è consumata nella Comunità;
  • l’elettricità è prodotta in un impianto di nuova costruzione (dopo il giugno 2009);
  • la quantità di elettricità prodotta ed esportata non ha beneficiato di nessun altro sostegno.
Garanzia di origine
Ciascuno Stato membro deve essere in grado di poter garantire l'origine dell'elettricità, nonché dell'energia per il riscaldamento e il raffreddamento, da fonti rinnovabili. L'informazione contenuta in queste garanzie di origine è normalizzata e deve essere riconosciuta in tutti gli Stati membri. Essa può anche venire utilizzata per fornire ai consumatori informazioni relative alla composizione delle varie fonti di elettricità.
Accesso e funzionamento delle reti
Gli Stati membri devono realizzare le infrastrutture necessarie alle energie prodotte da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. A tal fine, devono:
  • verificare che i gestori garantiscano la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili;
  • provvedere affinché questo tipo di energia abbia un accesso prioritario.
Biocarburanti e bioliquidi
La direttiva prende in considerazione l'energia prodotta a partire dai biocarburanti e dai bioliquidi. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione deve essere pari almeno al 35 %. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la percentuale di riduzione deve essere portata almeno al 50 %.
I biocarburanti e i bioliquidi sono realizzati a partire da materie prime provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità. I biocarburanti e i bioliquidi non devono essere prodotti a partire da materie prime provenienti da terreni di grande valore in termini di diversità biologica o che presentano un rilevante stock di carbonio. Per beneficiare di un sostegno finanziario devono essere qualificati come «sostenibili» secondo i criteri della presente direttiva.
Contesto
La direttiva fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili, il miglioramento dell'approvvigionamento di energia e il rilancio economico di un settore dinamico nel quale l'Europa fa da esempio.

Sviluppo sostenibile

Ambiente Secondo la definizione tradizionale, lo sviluppo sostenibile è "uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie". In altri termini, la crescita odierna non deve mettere in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni future. Le tre componenti dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale) devono essere affrontate in maniera equilibrata a livello politico. La strategia per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2001 e riveduta nel 2005, è completata tra l'altro dal principio dell'integrazione della problematica ambientale nelle politiche europee aventi un impatto sull'ambiente.

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