Le energie rinnovabili in agricoltura, biocarburanti



Le energie rinnovabili in agricoltura

Nell'ultimo decennio, le Direttive comunitarie hanno trovato regolare applicazione nelle norme nazionali in materia di risparmio energetico. Il mondo rurale rappresenta un formidabile vettore potenziale della promozione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), in particolare per ciò che concerne biogas e biomasse.
Di seguito sono elencati alcuni degli elementi che hanno fatto dell'agricoltura un bersaglio delle politiche di diffusione delle FER:
  • la disponibilità di ampie superfici in rapporto alla disponibilità diffusa delle fonti rinnovabili,
  • le relativamente ridotte esigenze energetiche,
  • la coerenza tra la disponibilità di alcune fonti e le caratteristiche di molte utenze agricole,
  • il fatto che le stesse produzioni agricole e forestali forniscono dei sottoprodotti o dei prodotti da cui si può ottenere energia.
Un settore agricolo in forte espansione è quello dei biocarburanti, come i cosiddetti bioetanolo e biodiesel, in quanto, in attuazione degli accordi di Kyoto, la delibera C.I.P.E. del 19/11/98 ha stabilito la necessità di incentivare la produzione agricola destinata alla produzione di biocarburanti, che dovranno essere obbligatoriamente miscelati nelle varie benzine in commercio.
Il legislatore nazionale si è trovato di fronte la necessità di dotarsi di specifiche misure di compensazione, agevolazioni ed incentivi per tali produzioni agricole non alimentari per la produzione di biocarburanti e biocombustibili. Tale impostazione ha investito, non solo la produzione agricola, ma anche le filiere, all'interno delle quali si è inteso avviare processi basati su una stretta connessione fra le fasi di produzione-lavorazione-trasformazione-distribuzione della biomassa vegetale e dei carburanti e combustibili da essa derivati.
A livello generale, queste politiche hanno come riferimento le Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, che sono contenute nella delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 137/98 revisionata, in seguito all'approvazione della legge 120/02 di ratifica del Protocollo di Kyoto, con la delibera CIPE n. 123 del 19/12/02, con cui è stato approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra (PAN).
In adempimento dell'art. 2 del Protocollo di Kyoto, le linee guida individuavano una serie di impegni relative a:
  • promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori;
  • sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;
  • protezione ed estensione delle foreste per l'assorbimento del carbonio;
  • promozione dell'agricoltura sostenibile;
  • limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici;
  • misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra.
Alle amministrazioni statali, inoltre, sono assegnate competenze specifiche e singole azioni per interventi nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'industria, servizi e civile ed anche nei settori non energetici.
Il Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse (PNERB) messo a punto dal Ministero per le Politiche agricole nel giugno 1998, assegnava per la prima volta all'agricoltore un ruolo agro-industriale quale fornitore di materie prime destinate alla trasformazione energetica, stimando una crescita delle aree coltivate e della resa unitaria per ettaro.

Consolidando l'obiettivo dell'integrazione delle tematiche ambientali all'interno dei principali strumenti politico-programmatici ai fini di un'organica pianificazione territoriale e di una governance per lo sviluppo sostenibile, l'Italia ha approvato, con deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002, la "Strategia di azione ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia" ispirandosi a tre criteri:
  • la progressiva riduzione delle risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili, utilizzate per alimentare il sistema produttivo e i modelli di consumo attuale;
  • la diminuzione dei rischi connessi a specifiche forme di inquinamento o degrado ambientale;
  • la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nelle fasi di programmazione e di attuazione di piani e programmi.
La strategia italiana per lo sviluppo sostenibile prevedeva obiettivi generali e specifici, target e indicatori secondo le quattro aree tematiche già inserite nel VI Programma di azione per l'ambiente, "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta":
  • Clima e atmosfera;
  • Natura e biodiversità;
  • Qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani;
  • Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti.
Gli obiettivi della tematica Clima e atmosfera consistono nel:
  • ridurre le emissioni di gas serra e mantenere gli impegni del Protocollo di Kyoto;
  • adottare una politica energetica sostenibile;
  • aumentare la quota di consumo di energia da FER;
  • promuovere il consumo di biocarburanti nel settore dei trasporti;
  • migliorare l'efficienza energetica e ridurre i consumi complessivi di energia.
Il Fondo triennale per lo sviluppo sostenibile, approvato con legge 388/2000, ha finanziato, per un importo complessivo di (???) euro, interventi per la diffusione di buone pratiche di sostenibilità e progetti per il recupero di aree territoriali.
Un discorso a parte è rappresentato dai Certificati Verdi che sono certificazioni della produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'intervento pubblico di promozione delle fonti di energia rinnovabili (FER) tende a rendere più conveniente per gli agenti economici scegliere di costruire impianti a FER. Ciò può avvenire in due modi:

  • Rendendo più costosa l'elettricità prodotta da fonti convenzionali (strumenti di sostegno indiretto);
  • Diminuendo i costi o aumentando i ricavi specifici degli impianti a FER (strumenti di sostegno diretto).
Tra i meccanismi di incentivazione indiretta vi sono le accise sui combustibili o i permessi di emissione di CO2 che incidono sulla produzione termoelettrica.
In particolare, alla promozione delle fonti rinnovabili è stato messo a punto oltre al meccanismo dei Certificati Verdi, la Tariffa omnicomprensiva e del Conto energia, mentre all'efficienza energetica sono dedicati i Certificati Bianchi e un ricco ventaglio di detrazioni fiscali per gli interventi sugli edifici esistenti, noti come Detrazioni 36% e 55%.
Allo stato attuale, Il TERZO Conto Energia 2011 continuerà ad applicarsi per gli impianti collegati alla rete fino al 31 maggio 2011; entro il 30 aprile sarà emanato un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Ambiente e sentita la Conferenza unificata, che definirà il nuovo regime di incentivi agli impianti fotovoltaici connessi alla rete dopo il 31 maggio 2011.
Nello schema di decreto legislativo di riordino degli incentivi alle rinnovabili, è previsto un tetto per le installazioni di impianti fotovoltaici su terreni agricoli fino al 10% della superficie e non oltre 1 MW di potenza installata. Nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti debbono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 km. Questi limiti comunque non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni e non si applicano agli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del  decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il testo del QUARTO Conto Energia, che è ancora provvisorio, contiene le regole per l'accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2016. L'obiettivo indicativo di potenza installata per quella data è di 23.000 MW, con un "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro".


INCENTIVI DA FONTI RINNOVABILI PER ENERGIA ELETTRICA


Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.
I commi riportati (da 382 a 382-quinquies) sono in vigore sino al 31 dicembre 2015 in quanto abrogati dall'art. 25, c. 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2016.

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