Sostenibilità biocarburanti e bioliquidi, modifiche al Dm 23 gennaio 2012
Sostenibilità biocarburanti e bioliquidi, modifiche al Dm 23 gennaio 2012
Biocarburanti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.141 del 19 giugno il decreto del ministero dell’Ambiente 11 giugno 2012 “ Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi”
Il ministero è intervenuto a modificare alcuni punti del Dm Ambiente 23 gennaio 2012, introduce alcune significative modifiche al Dm 23 gennaio, e in particolare:
• corregge alcuni refusi e rivede la definizione di “operatore economico”;
• modifica le norme transitorie, di difficile interpretazione e applicabilità, e sposta in avanti alcune scadenze, visto anche il ritardo con cui è stato implementato il Sistema nazionale di certificazione.
Ricordiamo infine che il sistema di certificazione non interessa soltanto il settore dei trasporti, ma anche quello della produzione di energia elettrica e/o termica ottenuta dai bioliquidi, cioè i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa, come l’olio vegetale e il biodiesel.
Biocarburanti, ecco i criteri di sostenibilità
Biocarburanti
I ministri dell'Ambiente, dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole hanno firmato, lo scorso il 23 gennaio il decreto interministeriale, che istituisce il Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.
Il decreto, oltre a stabilire gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra sull'intero ciclo di vita dei combustibili e dei carburanti introduce; i criteri di sostenibilità per i biocarburanti, dispone per il periodo transitorio, indica inoltre le modalità per ottenere le maggiorazioni per i biocarburanti prodotti nei territori interni alla UE o immessi in consumo extrarete.
Il decreto specifica le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione, specificando che tutti i soggetti coinvolti nella filiera produttiva devono accreditarsi presso ACCREDIA, Ente italiano di accreditamento, e ottenere presso di esso il certificato di conformità dell’azienda.
Ciascun operatore della filiera di produzione di biocarburante o bioliquido rilascerà all’operatore economico successivo, in accompagnamento della partita una dichiarazione di conformità della stessa. Sono previste verifiche da parte dell’ente di accreditamento, al momento del rilascio del certificato di conformità dell’azienda valido per 5 anni, una annuale retrospettiva sul contenuto di quanto rilasciato e nel certificato di conformità e nella dichiarazione di conformità, l’operatore può essere sospeso qualora all’atto dei controlli la verifica abbia esito negativo.
Per le partite di biocarburanti prodotti nel 2011 ovvero nel 2012, da materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro il 31 agosto 2012 sono ritenuti sostenibili purché l'operatore dimostri al fornitore o all'utilizzatore, entro la stessa data, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione o di un documento analogo rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.
Le maggiorazioni,previste dall’ articolo 33, comma 7 del decreto legislativo 28/2011, ovvero il rilascio di un certificato di immissione in consumo di una quantità di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie, sono riconosciute in caso di produzione in Stati Ue e utilizzo materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nei medesimi Stati e in caso di immissione in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25% .
La certificazione è prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE sulle specifiche di benzina, diesel e gasolio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
La direttiva prevede in alternativa al Sistema nazionale di certificazione, che gli operatori economici possano aderire a sistemi volontari approvati dalla Commissione Europea, al fine di dimostrare per le partite consegnate il rispetto dei criteri di sostenibilità.
La Commissione aveva già approvato in luglio i primi sette sistemi di certificazione volontari, tali certificazioni sono validi sia per il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili del 2020, che per beneficiare degli incentivi.
Attualmente in Italia sono operativi 15 impianti per la produzione di biocarburanti, 14 per la produzione di biodiesel, e uno per la produzione di bioetanolo. Solamente un’azienda italiana ha questo tipo di certificazione, essendosi fatta certificare la produzione, presso un sistema di certificazione volontario riconosciuto dalla Commissione Europea.
Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio è aumentata dal 4% al 4,5% la percentuale minima di biocarburante da miscelare a benzina e gasolio autotrazione (e prodotti connessi) immessi in consumo in Italia. La quota, ricordiamo, è calcolata sul totale dei consumi del 2011.
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