Certificazione per biocarburanti e bioliquidi


Schema di decreto interministeriale sul sistema nazionale di certificazione per
biocarburanti e bioliquidi


RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Introduzione. Il presente schema di decreto è previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo del 31
marzo 2011, n.55, “ Attuazione della direttiva 2009/30 che modifica la direttiva 98/70/CE, per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché
l'introduzione di un meccanismo inteso a controllaree ridurre le emissioni di gas a effetto serra,
modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite allanavigazione interna e abroga la direttiva
93/12/CEE”.
Il decreto legislativo del 31 marzo 2011, n.55, prevede che i soggetti che immettono al consumo i
carburanti debbano ridurre le emissionidi gas ad effetto serra per unità di energia ( intensità delle
emissioni) prodotte nel corso dell’intero ciclo di vita degli stessi. La riduzione dell’intensità delle
emissioni da raggiungere entro il 2020 è del 6% rispetto ai valori attuali.Inoltre, nel caso ai
combustibili fossili vengano miscelati biocarburanti al fine di ridurne l’intensità delle emissioni,
questi ultimi devono rispettare alcunicriteri di sostenibilità. Tali criteri riguardano la natura del
terreno dove viene coltivata la materia prima agricola, in particolare sono esclusi i terreni che
presentano un elevato valore in termini di biodiversità e che presentano un elevato stock di
carbonio, e il potenziale di riduzione delle emissioni digas serra rispetto al combustibile fossile di
riferimento. Il risparmio, in termini di emissioni nel corso dell’intero ciclo di vita, deve essere
almeno del 35%. Sulla base dell’approccio “ciclo di vita”, le informazioni ed i dati che dimostrano
il rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocombustibili sono detenute dai vari operatori che fanno
parte della catena di consegna del biocombustibile (dalla coltivazione della materia prima al
prodotte finito). Inoltre gli operatori che producono la materia prima devono anche detenere
informazioni di carattere ambientale riguardo alle pratiche agroambientali messe in atto e
informazioni sociali riguardo al rispetto  nel paese di coltivazione delle Convenzioni
dell’organizzazione mondiale del lavoro (ILO).
Al fine di dimostrare all’autorità competentedello stato membro doveil biocombustibile viene
commercializzato che questo rispetta i criteri di sostenibilità, gli operatori economici che producono
le materie prime ( materie agricole coltivate, rifiuti,residui o sottoprodotti), i prodotti intermedi e
i biocarburanti, siano essistabiliti nell’UE o nei paesi terzi, devono sottoporsi a verifiche ispettive
di parte di terzi nell’ambito di un sistema dicertificazione nazionale ( di seguito SCN) ovvero
aderire a sistemi volontari o accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi, approvati dalla
Commissione Europea ai sensi delleDirettive 2009/28/CE e 2009/30/CE .
Il decreto legislativo del 31 marzo 2011, n.55, all’articolo 2, comma 6, prevede che le modalità di
funzionamento del SCN, le procedure di adesione allo stesso, leprocedure per la verifica del
rispetto degli obblighi di fornire informazioni sociali e ambientali e le disposizioni che gli operatori
ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa, siano stabilite con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 3
mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente schema di decreto è rilevante anche aifini della applicazione delle disposizioni del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”. Infatti quest’ultimo prevede che gli incentivi per la produzione di
elettricità e calore dai bioliquididi cui all’articolo 38, comma 1, gli incentivi per i biocarburanti
miscelati ai carburanti per autotrazione di cui all’articolo 33, comma 3, nonchè quelli maggiorati di
cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, siano condizionati alla dimostrazione della loro sostenibilità
secondo le modalità stabilite ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 2011, n.55.
Tale obbligo decorre dal 1.1.2012, pertanto risulta urgente la adozione del presente decreto al fine
di consentire l’avvio del SCN e lacertificazione di tutti gli operatori della catena di consegna.
I sistemi volontari o accordi bilaterali o multilateralicon paesi terzi, approvati dalla Commissione
Europea ai sensi delle Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE, che possono essere utilizzati in
alternativa all’adesione alSCN, sono sotto la diretta vigilanza di quest’ultima e gli stati membri
non possono rifiutare le prove presentate in base a tali schemi néchiedere informazioni o verifiche
aggiuntive. Per tali ragioni il loroutilizzo da parte degli operatori economici, particolarmente da
parte di quelli stabiliti nei paesi terzi da cui vengono importati la maggior parte delle materie prime
e dei biocombustibili finiti, non fornisce adeguate garanzie di controllo daparte delle autorità
erogatrici degli incentivi. Pertanto, sia nel caso degli incentivi maggiorati per i biocarburanti
prodotti nella UE o immessi in consumo fuori retemiscelati al 25% con il combustibile fossile (
articolo 33, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 ) e per quelli prodotti da rifiuti e
sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e da materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, e dallealghe (articolo 33, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28), agli
operatori della catena di consegna, anche nel caso aderiscano ad uno schema diverso da SCN, viene
richiesto di fornire dichiarazioni diconformità delle partite e certificati di sostenibilità contenenti le
stesse informazioni ( soprattutto riguardo all’organismo di certificazione che effettua le verifiche
ispettive e i risultati delle stesse) previste nell’ambito del SCN. Le stesse disposizioni si applicano
nel caso degli operatori della catena di consegna dei bioliquidi al fine del riconoscimento
dell’incentivo di cui all’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
Pertanto, gli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti ottenuti a partire da
rifiuti, devono garantire che gli stessi sono tracciati ai sensi sell’articolo 188-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
fatto salvo l’articolo 185 dello stesso decreto legislativo e indicandone la provenienza nazionale o
comunitaria.
Mentre gli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti ottenutia partire da
sottoprodotti, ai soli fini di cui al presentedecreto, devono garantire che gli stessi abbiano i
requisiti di cui dell’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto salvo l’articolo 185 dello stesso decreto
legislativo e indicandone la provenienza nazionale o comunitaria.
Quindi, i biocarburanti che non hanno diritto ad alcuna premialità, anche se provenienti da rifiuti o
sottoprodotti, possono essere di provenienza Comunitaria o extra Comunitaria cosi come le materie
prime utilizzate per la loro produzione.

Nel caso, invece, dei biocarburanti che hanno diritto alla premialità ai sensi dell’art. 33 comma 5
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 e provenienti da rifiuti o sottoprodotti, così come le
materie prime utilizzate per produrli, risulta che debbano essere necessariamente di origine
nazionale o comunitaria poiché devono rientrare nelle fattispecie del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
Illustrazione dello schema di decreto
Al fine della predisposizione del presente schema di decreto è stato istituito un tavolo tecnico presso
la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia costituito da rappresentanti
della stessa Direzione e delle competenti direzioni generali del Ministero dello Sviluppo
Economico e del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali nonché del Comitato
Termotecnico Italiano e dell’organismounico di accreditamento (ACCREDIA).
Durante i lavori del tavolo tecnico sono state effettuate due consultazioni dei principali portatori di
interesse (GSE , Assoelettrica,  Confindustria, Assopetroli, Assocostieri - Unione Produttori
iocarburanti, Unione Petrolifera, APER, Assitol, Federchimica, Confagricoltura, Coldiretti, CIA,
COPAGRI).
Il presente schema è pertanto già concordato in sede tecnica con i Ministeri proponenti, con gli
organismi tecnici coinvolti nella sua attuazione (ACCREDIA e CTI) e tiene conto delle
osservazioni dei principali portatori di interesse.
Il SCN dei biocarburanti e bioliquidi definito dal presente schema ha lo scopo di assicurare la
verifica dei criteri di sostenibilità delle partite di biocarburanti e bioliquidi attraverso un sistema di
rintracciabilità lungo tutta la catena di consegna delle stesse.
A tale scopo gli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi, siano
essi stabiliti nell’UE che in un paese terzo, che intendono aderire a talesistema si sottopongono a
delle verifiche iniziali e periodiche da parte degli organismi  di certificazione accreditati
dall’organismo unico di certificazione (ACCREDIA). A seguito della prima verifica l’organismo di
certificazione rilascia il certificato di conformità dell’azienda, valevole 5 anni, a fronte del quale il
singolo operatore può rilasciare, al successivo operatore della catena di consegna in
accompagnamento ad ogni partita, la dichiarazione di conformità che contiene, per ogni partita di
materia prima o prodotto intermedio, le informazioniche concorrono alla dimostrazione del rispetto
dei criteri di sostenibilità. L’ultimo operatore della catena rilascia il certificato di sostenibilità della
partita di biocarburante o bioliquido valido ai fini dei diversi adempimenti legislativi citati nella
introduzione. La dichiarazione di conformità e il certificato di sostenibilità sono ritenuti validi solo
se l’operatore che lo ha emesso è in possesso di uncertificato di conformità dell’azienda in corso di
validità ( non sospeso o revocato), in caso contrario la partita di biocombustibile o bioliquido non è
ritenuta sostenibile.
ACCREDIA può riconoscere organismi di certificazione operanti in Italia o in altri paesi comunitari
o extra comunitari purché accreditati da un organismo che aderisce agli accordi di mutuo
riconoscimento EA MLA. Pertanto al SCN possono aderire anche operatori di paesi terzi.
Inoltre il presente decreto stabilisce le disposizioni per gli operatori economici che decidono di
avvalersi di sistemi volontari o accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi approvati dalla
Commissione Europea , che, ai sensi delle Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE, sono considerati
validi ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità.
In particolare, nel caso dell’accesso alle maggiorazioni previste all’articolo 33 comma 5 del decreto
legislativo del 3 marzo 2011,n.28 sono stabilite le integrazioni alle dichiarazioni/certificati rilasciati
nell’ambito di tali sistemi o accordi per essere considerati conformi alle dichiarazioni di conformità
e ai certificati di sostenibilità previsti dal SCN.
Viene inoltre considerato il caso particolare degli operatori della catena di produzione di bioliquidi
che aderiscono a sistemi volontari che la Commissione Europea ha approvato solo per i
biocarburanti, per i quali si applica la stessa disciplina prevista per l’accesso alle maggiorazioni
previste all’articolo 33 comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 .
Infine, considerato che dal 1 gennaio 2012 saranno considerati incentivabili solo i biocarburanti e i
bioliquidi sostenibili, nelle more che il SCN diventi operativo, il decreto prevede delle disposizioni
transitorie fino al 31 agosto 2012 inbase alle quali saranno considerate sostenibili le partite a fronte
della certificazione dell’operatore finale della catena di consegna.
Vengono infine previste disposizioni transitorie per le partite di biocarburante immesse in consumo
nel periodo compreso tra il 29 marzo 2011 e il 31 dicembre 2011 ovvero immesse in consumo a
partire dal 1 gennaio 2012 ottenuteda materia prima prodotta nel 2011 ai fini dell’ottenimento della
maggiorazione calorica prevista all’articolo 33 comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
Si riporta di seguito l’illustrazione dei singoli articoli e allegati.
Articolo 1. Stabilisce il campo di applicazione del decreto, ai sensi del comma 6 dell’art 2 del
decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, di cui in premessa.
Articolo 2.Introduce nuove definizioni rilevanti ai fini del decreto e specifica le diverse tipologie di
operatori economici al fine della loro adesione a SNC.
Articolo 3. Definisce gli elementi costitutivi del SCN dei biocarburanti e bioliquidi, quali:
l’ organismo di accreditamento, gli organismi di certificazione accreditati, lo schema di
certificazione che contiene le regole di funzionamento del sistema, gli operatori economici della
catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi che afferiscono al SCN .
Articolo 4. Descrive lo schema di certificazione su  cui si basa l’operato degli organismi di
certificazione Esso è costituito dalle disposizioni del decreto stesso, da due norme UNI TS e da una
regola tecnica definita da ACCREDIA. Inparticolare lo schema definisce:
-  la qualifica dell’operatore e la tracciabilità tramite la gestione del sistema di equilibrio di
massa
-  la metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra
-  la modalità di rilascio del certificato di conformità dell’azienda
-  la documentazione rilasciata dagli operatori in accompagnamento al prodotto
-  la valutazione del rischio e la metodologia per stabilire la frequenza delle verifiche
ispettive
-  le modalità di svolgimento delle verifiche di conformità da parte dell’organismo di
valutazione della conformità;
-  la qualifica del personale utilizzato per le verifiche ispettive
E’ inoltre stabilito che gli organismi di certificazioni siano identificati con un codice, assegnato loro
dall’organismo di accreditamento, il quale hail compito di vigilare sul loro operato.

Articolo 5: definisce le modalità e la frequenza con cui gli organismi di certificazione effettuano le
verifiche ispettive pressogli operatori economici.
In particolare, è prevista una verifica iniziale, e successive verifiche retrospettive su base almeno
annuale (semestrale nel caso dell’operatore finale della catena di consegna di un bioliquido). Nel
caso di operatori economici costituiti da imprese agricole e organizzazioni di produttori, consorzi o
cooperative agricole, è prevista la verifica di gruppo che è limitata al5% delle aziende partecipanti
che rappresentino almeno il 5% della produzione.
Inoltre gli organismi di certificazione devono verificare la presenza presso gli operatori economici
di un documento contenente le informazioni ambientali e sociali, il cui formato è riportato
nell’allegato I.
Gli organismi di certificazione assegnano un codice identificativo agli operatori economici e un
codice identificativo alle verifiche effettuate e tengono due registri, contenenti rispettivamente
l’elenco degli operatori e l’elenco delle verifiche svolte.
Articolo 6: definisce le modalità di rilascio del certificato di conformità dell’azienda agli operatori
economici, a seguito della verifica iniziale da parte degli organismi di certificazione. Tale certificato
autorizza gli operatori economici a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo. Il
certificato di conformità dell’azienda ha validità quinquennale e può essere revocato o sospeso in
caso di inadempienze rilevate dall’organismo di certificazione. In particolare, siha la revoca in caso
di inadempienze particolarmente gravi nel caso che l’operatore utilizzi o pubblicizzi
impropriamente od ingannevolmente la certificazioneottenuta o si opponga od ostacoli l'esecuzione
delle attività di verifica. Nel caso invece di inadempienze meno gravi delle precedenti, l’organismo
di certificazione notifica all'operatore economico le azioni correttive che devono essere intraprese
entro un termine massimo di 60 giorni. Se, decorso tale termine, le inadempienze non vengono
rimosse, il certificato viene sospeso. La sospensione è revocata successivamente all’effettuazione di
una verifica supplementare che abbia avuto esito positivo. In caso i motivi della sospensione non
vengano rimossi entro 30 giorni, il certificato viene revocato. La revoca o la sospensione
comportano il divieto al rilascio delle dichiarazioni di conformità e del certificato di sostenibilità da
parte dell’operatore economico, restano tuttavia validi quelli rilasciati precedentemente alla
sospensione o alla revoca.
Articolo 7: Gli operatori economici aderiscono al SCN attraverso la individuazione di un
organismo di certificazione accreditatoper l’effettuazione delle verifiche previste dallo schema di
certificazione. L’operatore economico cedente il prodottoin uscita dalla propria fase o fasi della
catena di consegna del biocarburante e bioliquido rilascia all’operatore economico successivo in
accompagnamento ad ogni partita la dichiarazione diconformità relativa alla stessa, con valore di
autocertificazione. Una copia della stessa nonché la documentazione di supporto e le informazioni
di carattere sociale e ambientale devono essere conservate , e per cinque anni.
L’ emissione della dichiarazione di conformità può essere attribuita contrattualmente ad un singolo
operatore della catena, che deve provvedere a che gli altri soggetti firmatari del contratto siano
sottoposti alle verifiche previste.
La dichiarazione di conformità deve contenere informazioni, differenti a seconda della fase di
processo a cui fa riferimento, tra cui la natura e l’origine della partita, il tipo di processo, il valore di
emissioni di gas ad effetto serra cumulative ed un codice identificativo della partita da cui sia
possibile risalire al nominativo dell’organismo dicertificazione e dell’operatore certificato. La
dichiarazione di conformità emessa dall’ultimo operatore che fornisce il biocombustibile o
bioliquido al fornitore o all’utilizzatore, costituisce il certificato di sostenibilità. Le dichiarazioni di
conformità e il certificato di sostenibilità sono ritenuti validi solo nel caso in cui tutti gli operatori
della catena di consegna siano inpossesso di una certificazionedi conformità dell’azienda in
corso di validità al momento dell’emissione degli stessi.

Articolo 8: stabilisce le disposizioni per gli operatori economiciche decidono di avvalersi di
sistemi volontari o accordi bilaterali o multilateralicon paesi terzi approvati dalla Commissione
Europea, i quali devono dimostrare l’attendibilità delle informazioni o asserzion,i fornite
all’operatore successivo della catena di consegna, con il rilascio della prova  o dei dati in
accompagnamento al prodotto previsti dal sistema prescelto. Gli operatori economici successivi
che aderiscono al SCN devono riportare tali prove o dati nelle proprie dichiarazioni di conformità
e certificato di sostenibilità. Nel caso in cui i sistemi di cui sopra non coprano la verifica di tutti i
criteri di sostenibilità e dell’utilizzo del bilancio di massa, gli operatori economici della catena di
consegna che vi aderiscono devono comunque integrare le dichiarazioni, per quanto non
contemplato da detti schemi volontari o accordi, attraverso il SCN.
Viene inoltre stabilita la procedura per il mutuo riconoscimento tra sistemi nazionali di
certificazione degli Stati Membridell’Unione Europea che è adottata con decreto dei Ministeri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari
e dello Sviluppo Economico.
Articolo 9: introduce la metodologia di calcolo per la quantificazione delle emissioni di gas ad
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché per il
risparmio di emissioni di gas adeffetto serra, che viene ampiamente descritta nell’ allegato II.
Inoltre, vengono individuati i casi in cui sia possibile  utilizzare i valori standard riportati
nell’allegato II in alternativa al calcolo reale.
Articolo 10: stabilisce i principi che regolano l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa, che deve
essere raggiunto nell’ambito di una o più partite che costituiscono il lotto di sostenibilità, definito
dall’operatore economico. Il sistema di equilibrio di massa garantisce, nell’ambito del lotto di
sostenibilità, che la quantità di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta.
L’equilibrio di massa deve essere raggiunto in un lasso ditempo adeguato e regolarmente
verificato. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere svolta contestualmente alla
verifica ispettiva da parte dell’organismo di certificazione e si basa sulla norma UNI sull’equilibrio
di massa e la valutazione del rischio.
Articolo 11: stabilisce il contenuto delle dichiarazioni di conformità e del certificato di sostenibilità
che gli operatori economici, aderenti a sistemi volontari o accordi approvati dalla Commissione
Europea, devono produrre per poter accedere alle maggiorazioni previste nell’ambito dell’art. 33 del
decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011.
Articolo 12: stabilisce che, nel caso dei bioliquidi, gli operatori economici si possono avvalere di
sistemi volontari approvati dalla Commissione applicabili ai biocarburanti, alle stesse condizioni
dell’articolo precedente.
Articolo 13: stabilisce le disposizioni transitorie applicabili nelle more che il SCN vada a regime.
E’ previsto che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2011, ovvero prodotte nel
2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011, che vengano cedute al
fornitore o all’utilizzatore entro il 31 agosto 2012 siano ritenute sostenibili purché l’operatore
dimostri al fornitore o all’utilizzatore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato
di conformità dell’azienda rilasciato nell’ambito del SCN o di analogo documento rilasciato
nell’ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.
Vengono infine previste disposizioni transitorie per le partite di biocarburante immesse in consumo
nel periodo compreso tra il 29 marzo 2011 e il 31 dicembre 2011 ovvero immesse in consumo a
partire dal 1 gennaio 2012 ottenute da materia prima prodotta nel 2011 che potrebbero beneficiare
delle maggiorazioni previste all’articolo 33 comma 5 del decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011.
In particolare viene prevista un’autodichiarazione da parte degli operatori di essere in possesso dei
requisiti necessari per poter beneficiare delle maggiorazioni, e di una verifica retrospettiva da parte
di un organismo accreditato. L’organismo deve rilasciare un attestato di verifica e comunicarne
l’esito al Ministero entro il termine perentorio del 31 maggio 2012 per il biocarburante immesso in
consumo nell’anno 2011, e entro il termine perentorio del 31 maggio 2013 per il biocarburante
immesso in consumo nell’anno 2012. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
rilascia i certificati di immissione in consumo di biocarburanti previsti dalla pertinente normativa
dopo aver accertato, sulla base dei risultati delle verifiche ispettive pervenute, i volumi di biocarburanti che possono beneficiare del doppio conteggio.

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