BIODIESEL,accise


Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa

In Italia a differenza di altri paesi della comunità CE, la tassazione e l'applicazione delle accise incide fortemente sul costo finale del biodiesel, (a differenza della Germania,Svezia Spagna ,Francia solo per citarne qualcuno dove oltre ad essere totalmente o quasi defiscalizzato esistono degli incentivi per l'uso di biocombustibili in autotrazione). In Italia la situazione è un attimino più articolata e complessa al punto tale che a volte ci si deve affidare a degli esperti per aver luce sulle accise da versare, le quali possono variare fortemente.
Di Decreto
3 settembre 2008 , n. 156


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2008 , n. 156

Regolamento  concernente  le  modalita'  di  applicazione dell'accisa

agevolata    sul    prodotto   denominato   «biodiesel»,   ai   sensi

dell'articolo 22-bis,   del   decreto  legislativo  26 ottobre  1995,

n. 504.

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


                           di concerto con


                I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO,

                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

        DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE

                       ALIMENTARI E FORESTALI


  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504  e  successive  modificazioni ed in particolare l'articolo 21,

comma 3,  che  prevede,  tra l'altro, la sottoposizione ad accisa del

biodiesel  usato  come  carburante  per motori, come combustibile per

riscaldamento ovvero messo in vendita per i medesimi utilizzi;

  Visto  l'articolo 22-bis,  comma 1,  del predetto testo unico, come

modificato    da    ultimo,    dall'articolo 26,   comma 4-ter,   del

decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per

il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con

il  gasolio,  di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella

applicata  al  gasolio  usato  come  carburante,  nell'ambito  di  un

programma   pluriennale,   con  decorrenza  dal  1° gennaio  2007  al

31 dicembre  2010  e  nel limite di un contingente annuale di 250.000

tonnellate  di  biodiesel,  demandando  ad  un  decreto  del Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri dello

sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare   e   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  la

determinazione  dei  requisiti  che  gli  operatori  e  i  rispettivi

impianti  di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per

partecipare  al programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del

prodotto   con   i  relativi  metodi  di  prova,  le  percentuali  di

miscelazione   consentite,   i   criteri   per   l'assegnazione   dei

quantitativi  agevolati  agli  operatori  su  base pluriennale, dando

priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti

quadro  nonche'  le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione

del beneficio fiscale;

  Visto  l'articolo 1,  comma 374,  della  legge  n. 296 del 2006 che

prevede,  per  l'anno 2007, l'incremento del contingente di biodiesel

di  cui  all'articolo 22-bis del testo unico in misura corrispondente

alla somma di euro 16.726.523;

  Visto l'articolo 1, comma 376, della predetta legge n. 296 del 2006

che   prevede   che  gli  importi  annui  previsti  dall'articolo 21,

comma 6-ter,   del   predetto  testo  unico  n. 504  del  1995,  come

modificato  dal  comma 520  dell'articolo 1  della  legge 30 dicembre

2004,  n. 311,  eventualmente  non utilizzati negli anni 2005 e 2006,

sono  destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto

del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'incremento  del

contingente  di  biodiesel  di  cui all'articolo 22-bis, comma 1, del

medesimo testo unico per gli anni 2007-2010;

  Visto l'articolo 1, comma 379, della predetta legge n. 296 del 2006

che  precisa  che,  ai  fini del presente regolamento, per «intesa di

filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto

legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

  Visto  il  regolamento concernente le modalita' di applicazione del

trattamento  agevolato  per  il biodiesel e i criteri di ripartizione

del  contingente  agevolato,  adottato  con  il  decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;

  Visto   l'articolo 3  della  direttiva  2003/30/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati

membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale

minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;

  Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione

della predetta direttiva 2003/30/CE;

  Visto  il  decreto  legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di attuazione

della  direttiva  2003/17/CE,  relativa alla qualita' della benzina e

del combustibile diesel;

  Vista  la  circolare  dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

prot.  ACIU.2007.25  del  19 gennaio  2007, che individua i dati e le

modalita'  operative sulla base dei quali la medesima Agenzia procede

alla verifica della conformita' dei contratti di coltivazione di semi

oleosi  con  i  contratti  quadro  e  delle quantita' di olio di semi

ottenibili destinate alla produzione di biodiesel;

  Vista  la  normativa  tecnica  predisposta  in materia di biodiesel

dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

  Ritenuta  la  necessita'  di individuare le caratteristiche fiscali

del prodotto ed i relativi metodi di prova;

  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e  4,  della  legge 23 agosto 1988,

n. 400;

  Vista   la   decisione  C(2008)850  def  dell'11 marzo  2008  della

Commissione  europea,  con la quale e' stato autorizzato il regime di

aiuto N 326/2007 relativo al biodiesel;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;

  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

effettuata con nota n. 3-4672 del 18 aprile 2008;


Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                 Campo di applicazione e definizioni


  1. Ai  fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le seguenti

definizioni:

    a) testo  unico:  il  testo  unico delle disposizioni legislative

concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative

sanzioni   penali   e   amministrative,   approvato  con  il  decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;

    b) programma:   il   programma   pluriennale  1° gennaio  2007  -

31 dicembre  2010  di  agevolazione  del  biodiesel  nel  limite  del

contingente  annuale  previsto,  di cui all'articolo 22-bis, comma 1,

del testo unico;

    c) contingente  annuale:  il  quantitativo  annuale  di biodiesel

previsto dal programma;

    d) accordi:  le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al

decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

    e) competente  Ufficio:  l'Ufficio  tecnico  di  finanza,  ovvero

l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio;

    f) rete:  l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti

per  autotrazione,  accessibili  al  pubblico,  ubicati lungo la rete

stradale ordinaria e lungo le autostrade;

    g) extra-rete:  l'insieme  degli  impianti  di  distribuzione  di

carburanti diversi da quelli di cui al punto f);

    h) DAA  e  DAS:  i  documenti  di  accompagnamento  previsti  dal

regolamento  adottato  con  il  decreto  del  Ministro  delle finanze

25 marzo  1996,  n. 210,  per le spedizioni di prodotti sottoposti ad

accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;

    i) Ufficio  incaricato:  l'Area  verifiche  e  controlli  tributi

doganali e accise - laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane;

    l) aliquota  ridotta del programma: il 20 per cento dell'aliquota

di  accisa di cui all'allegato I del testo unico applicata al gasolio

usato  come  carburante  ovvero  la misura percentuale della predetta

aliquota  rideterminata  ai  sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, del

medesimo testo unico;

    m) cancello  di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio

nazionale,  attraverso  il  quale gli impianti situati in altri Paesi

comunitari  introducono  il  biodiesel  del  programma nel territorio

nazionale;

    n) biodiesel  del  programma destinato all'immissione in consumo:

il  biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario

ha  provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero

a   trasferire   a  depositi  fiscali  nazionali  per  la  successiva

miscelazione  ovvero  a immettere in consumo direttamente dal proprio

stabilimento di produzione.

  2. Nell'ambito  del  programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99)

ottenuto  dalla  esterificazione  di  oli  vegetali,  rientrante  nel

contingente   annuale  e  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui

all'allegato 1,   d'ora   in  avanti  indicato  come  «biodiesel  del

programma»,  impiegato  tal  quale  o  in  miscela con il gasolio, e'

applicata,  una  aliquota  di  accisa  pari  all'aliquota ridotta del

programma.  La  classificazione  del biodiesel si riferisce ai codici

della  nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001

della  Commissione  del  6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del

regolamento  (CEE)  n. 2658/87  del  Consiglio,  del  23 luglio 1987,

relativo  alla  nomenclatura  tariffaria e statistica ed alla tariffa

doganale comune.


     
   

                               Art. 2.

            Procedura per la partecipazione al programma


  1. Sono  ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di

biodiesel  del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in

regime  di  deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero

negli  altri  Paesi  dell'Unione  europea,  che  producono  biodiesel

rispondente  alle  caratteristiche  di cui all'allegato 1; a tal fine

gli  stessi  presentano,  anche  a  mezzo  raccomandata con avviso di

ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato contenente le seguenti

indicazioni:

    a) la   denominazione  sociale,  l'ubicazione  dell'impianto,  il

numero  di  partita  IVA,  il  legale  rappresentante, il depositario

autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa;

    b) il  quantitativo  di  biodiesel del programma complessivamente

richiesto, espresso in tonnellate, specificando la quota parte, d'ora

in  avanti  indicata  come  «quota prioritaria», che sara' ottenuta a

seguito  della  stipula  di  contratti di fornitura nell'ambito degli

accordi  di  cui  all'articolo 1,  comma 1, lettera d), riferibili al

soggetto  e  la  quota  parte,  d'ora  in avanti indicata come «quota

generica»,  che  sara' prodotta impiegando materie prime non ottenute

nell'ambito dei predetti accordi;

    c) gli  estremi  del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini

dell'esercizio.   Per   gli   impianti   ubicati  negli  altri  Paesi

comunitari, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti

autorita' ai fini dell'esercizio;

    d) la  capacita'  produttiva  annua  degli  impianti, espressa in

tonnellate,  quale  risulta  dal  decreto  di  autorizzazione o dalla

verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione

provvisoria   all'esercizio  ovvero  di  impianti  la  cui  capacita'

produttiva  non  risulti  dal  decreto  di  autorizzazione.  Per  gli

impianti   situati   negli   altri  Paesi  comunitari,  la  capacita'

produttiva,  espressa  in  tonnellate,  risultante  dai provvedimenti

rilasciati   ai   fini   dell'esercizio,   anche  provvisorio,  dalle

competenti autorita' nazionali;

    e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;

    f) la   dichiarazione   di   conformita'   delle  caratteristiche

merceologiche  del  biodiesel  prodotto  con  quelle  previste  dalle

vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

    g) i   quantitativi,   espressi   in  tonnellate,  del  biodiesel

realizzato  e  ceduto  per  la  successiva  immissione in consumo nel

territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti;

    h) per   gli   impianti   situati   in  altri  Paesi  comunitari,

indicazione del cancello di ingresso.

  2. All'istanza sono allegati:

    a) la  copia  dei  documenti di cui al comma 1, lettere c) ed e).

Per  gli  impianti  situati  in  altri  Paesi  comunitari, i medesimi

documenti   sono  presentati  in  copia  conforme  all'originale  con

traduzione ufficiale in lingua italiana;

    b) il   certificato   di   analisi   rilasciato   dalla  Stazione

sperimentale  combustibili o dalla Stazione sperimentale oli e grassi

o  da  uno  dei  Laboratori  chimici  delle  Dogane specializzati nel

particolare  settore  merceologico, relativo all'annualita' in corso,

dal  quale risulti la conformita' delle caratteristiche merceologiche

di cui al comma 1, lettera f).

    c) la  certificazione del competente Ufficio per le immissioni in

consumo   dichiarate  ai  sensi  del  comma 1,  lettera g).  Per  gli

operatori  degli  altri Paesi comunitari la certificazione rilasciata

dall'Ufficio competente sul cancello di ingresso;

    d) l'attestazione  relativa all'effettivo esercizio dell'impianto

rilasciata  dall'Ufficio competente, ovvero, per gli impianti situati

in  altri  Paesi  comunitari,  dall'autorita'  di  controllo  che  ha

rilasciato il codice di accisa per l'impianto;

    e) la  dichiarazione,  resa  ai  sensi dell'articolo 47 del testo

unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000,  n. 445,  di  non  rientrare  fra  coloro che hanno ricevuto e,

successivamente,  non  rimborsato  o depositato in un conto bloccato,

gli  aiuti  che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla

Commissione  europea,  e  specificati  nel decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge

27 dicembre  2006,  n. 296.  I  titolari di impianti situati in altri

Paesi   comunitari   hanno  l'obbligo  di  presentare  documentazione

equivalente alla suddetta dichiarazione.

  3. Le  istanze  di  partecipazione sono redatte in lingua italiana.

Per   l'anno   2008  l'istanza  e'  presentata  entro  il  30° giorno

successivo  alla  pubblicazione  dell'avviso  di cui all'articolo 11,

comma 3;  per  gli  anni 2009 e 2010 l'istanza e' presentata entro il

10 gennaio  di  ciascun  anno.  Per  le  istanze  presentate  a mezzo

raccomandata  fa  fede  la  data  di  spedizione dell'ufficio postale

accettante.  Non  sono  prese in considerazione le istanze presentate

dopo  i  termini  stabiliti.  I  soggetti  operanti  in  altri  Paesi

comunitari,   presentano   la  documentazione  equivalente  a  quella

prescritta  per  i soggetti nazionali con una traduzione ufficiale in

lingua  italiana.  Sono  esclusi  dall'assegnazione  i  soggetti  che

abbiano   presentato  istanze  risultate  incomplete  o  prive  della

prescritta documentazione.

  4. Il  quantitativo di biodiesel complessivamente richiesto, di cui

al  comma 1,  lettera b),  non  puo'  essere superiore alla capacita'

produttiva degli impianti di cui al comma 1, lettera d).

  5. Sono  esclusi  dalla  procedura di assegnazione i soggetti per i

quali  i contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera e),

risultassero  in  contrasto  con  gli elenchi di cui all'articolo 11,

comma 4.


     

   

                               Art. 3.

                       Criteri di assegnazione


  1. Nell'ambito  del programma, il contingente annuale e' ripartito,

ai  soggetti  ammessi a parteciparvi ai sensi dell'articolo 2, con le

modalita' di cui al presente articolo.

  2. Per  l'anno 2007 il contingente annuale e' ripartito, secondo le

modalita'  previste  dall'articolo 22-bis  del  testo  unico,  tra  i

soggetti ammessi al programma.

  3.   Per  ciascun  anno  del  triennio  2008-2010,  ai  fini  della

ripartizione  del  contingente annuale, il Ministero per le politiche

agricole  alimentari e forestali comunica, all'ufficio incaricato, il

quantitativo  complessivo di biodiesel, d'ora in avanti indicato come

contingente  accantonato,  previsto  nell'ambito degli accordi di cui

all'articolo 1,  comma 1, lettera d), in essere per l'anno, derivante

dalla  trasformazione  di semi di origine nazionale o comunitaria. La

predetta  comunicazione  e'  effettuata,  per  l'anno  2008, entro il

trentesimo  giorno  successivo  alla pubblicazione dell'avviso di cui

all'articolo 11,  comma 3  e,  per  gli  anni  2009  e 2010, entro il

10 gennaio  di  ciascun  anno; entro il ventesimo giorno successivo a

tali  date,  l'ufficio  incaricato,  determina  l'eventuale quota del

contingente   annuale,   d'ora   in   avanti   indicata   come  quota

preliminarmente  assegnabile, pari alla differenza tra il contingente

annuale  ed  il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria

delle  quote prioritarie richieste dai soggetti di cui al comma 1 sia

inferiore  al  contingente  accantonato,  pari alla differenza tra il

contingente annuale e tale sommatoria.

  4. La quota preliminarmente assegnabile e' ripartita tra i soggetti

di  cui  al  comma  1, nell'ambito delle quote generiche richieste in

relazione  alla  rispettiva  capacita' convenzionale definita come la

somma  della  media  dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera g), e della capacita' produttiva annua di cui all'articolo 2,

comma  1,  lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi

valori  totali  e  moltiplicate,  rispettivamente, per i coefficienti

0,55   e   0,45.   Ai  fini  del  calcolo  della  predetta  capacita'

convenzionale  sono  tenuti  in  considerazione  i  soli soggetti che

richiedono  quote  generiche.  La ripartizione  di  cui  al  presente

comma e'  effettuata,  per  l'anno  2008 entro il sessantesimo giorno

successivo  alla  pubblicazione  dell'avviso  di cui all'articolo 11,

comma 3  e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio di ciascun

anno.

  5.  La  parte  del  contingente annuale che residua a seguito delle

assegnazioni  di  cui  al  comma  4,  d'ora  in  avanti indicata come

contingente di filiera, e' ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno

di  ciascuno  degli  anni 2008, 2009 e 2010, tra i soggetti di cui al

comma 1  nell'ambito  delle quote prioritarie richieste, assegnando a

ciascun  soggetto  un  quantitativo  pari  alla rispettiva richiesta;

qualora  la  somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al

contingente di filiera, il medesimo e' ripartito in relazione al peso

convenzionale  di  ogni  soggetto, definito come la somma della quota

prioritaria   richiesta   e   della   capacita'   produttiva  di  cui

all'articolo 2,   comma   1,   lettera d),   entrambe  rapportate  ai

rispettivi  valori  totali  e  moltiplicate,  rispettivamente,  per i

coefficienti  0,85  e  0,15.  Ai  fini  del calcolo del predetto peso

convenzionale  sono  tenuti  in  considerazione  i  soli soggetti che

richiedono quote prioritarie.

  6. L'assegnazione di cui al comma 5 resta subordinata al favorevole

esito  dei  controlli  di  cui  all'articolo 4,  comma  1.  L'ufficio

incaricato,  prima  di procedere alla medesima assegnazione, verifica

la  coerenza  tra  la  quota  prioritaria richiesta dal soggetto ed i

dati,  comunicati  dal Ministero delle politiche agricole e forestali

ai  sensi dell'articolo 4, comma 1, relativi alle quantita' di oli di

semi  destinati alla produzione di biodiesel ottenibili dai contratti

di fornitura riferibili al medesimo soggetto.

  7.  A  seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono

derivare  assegnazioni  superiori  alle  rispettive  richieste di cui

all'articolo 2,  comma  1,  lettera b).  I quantitativi eventualmente

residuati  a  seguito  delle  ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 sono

ripartiti  tra  i  soggetti proporzionalmente alle quote assegnate ai

sensi  dei  medesimi commi. I quantitativi di biodiesel assegnati non

possono  essere  ceduti;  i soggetti assegnatari possono altresi' far

realizzare  una  parte  non  maggioritaria della propria assegnazione

presso  gli  impianti  di altri soggetti assegnatari, a seguito della

stipula  di  appositi contratti di lavorazione, dandone comunicazione

al competente Ufficio.

  8.  In  considerazione della variabilita' dei fattori che vincolano

la  produzione  agricola  e  le  rese  in olio dei semi oleaginosi, i

soggetti  destinatari  del contingente di filiera possono chiedere la

riduzione,  entro  il  limite  massimo  del  20 per cento della quota

rispettivamente  assegnata  ai  sensi  del  comma 5.  In  tal  caso i

medesimi  soggetti fanno pervenire, entro il 30 novembre dell'anno di

assegnazione,  anche  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

una  apposita  istanza  all'ufficio  incaricato; le istanze pervenute

all'Ufficio  incaricato successivamente a tale data non sono prese in

considerazione.

  9. Per la mancata realizzazione, da parte dei soggetti assegnatari,

delle produzioni previste in attuazione dei contratti quadro e intese

di  filiera,  nonche'  dai relativi contratti di coltivazione con gli

agricoltori,  indipendentemente  dall'applicazione di quanto disposto

dall'articolo 5,   comma 3,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 22-bis, comma 2-ter del testo unico.


      

   

                               Art. 4.

         Controlli di conformita' sui contratti di fornitura


  1.  Entro  il  15  luglio  di  ogni  anno del triennio 2008-2010 il

Ministero  per  le politiche agricole alimentari e forestali comunica

all'ufficio  incaricato  l'esito  dei  controlli  effettuati circa la

conformita'   dei  contratti  di  fornitura  di  cui  all'articolo 2,

comma 1,  lettera b)  con gli accordi di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera d)  nonche' le rispettive quantita' di oli di semi ottenibili

da destinare alla produzione di biodiesel.


     

   

                               Art. 5.

                              Garanzie


  1.  I  soggetti  ammessi  a  partecipare  al  programma versano una

cauzione  pari  al  5  per  cento  dell'accisa  sui  quantitativi  di

biodiesel  del  programma  rispettivamente  assegnati,  calcolata con

l'applicazione   dell'aliquota   ridotta   del   programma.   Per   i

partecipanti  di  altri  Paesi comunitari la cauzione e' prestata dal

titolare  del  cancello  di  ingresso.  La  cauzione  e' versata, con

l'osservanza  delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, in

numerario,   titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  mediante

fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

  2.  I documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione di

cui  al  comma  1  e,  in  caso  di versamento tramite fideiussione o

polizza,   l'accettazione   della   stessa   da   parte  dell'ufficio

competente,  sono  consegnati  dal  soggetto  assegnatario,  in copia

conforme   all'originale,   all'ufficio  incaricato,  anche  a  mezzo

raccomandata   con   avviso   di  ricevimento,  entro  trenta  giorni

dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa.

  3.   Entro   il   31 gennaio   dell'anno  successivo  a  quello  di

assegnazione,  al  fine  della  restituzione, totale o parziale della

cauzione  di  cui  al  comma  1,  i soggetti ammessi a partecipare al

programma,  fanno  pervenire  al  competente  Ufficio,  anche a mezzo

raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  il  resoconto,  relativo

all'anno   solare  precedente,  dei  quantitativi  di  biodiesel  del

programma  assegnati  al  soggetto  e del biodiesel del programma dal

medesimo   soggetto   destinato   all'immissione  in  consumo.  Entro

quarantacinque   giorni   dal  ricevimento  del  predetto  resoconto,

l'Ufficio competente, effettuati gli eventuali riscontri, restituisce

al   soggetto   assegnatario  la  cauzione,  senza  il  pagamento  di

interessi,  eventualmente  decurtata  in relazione ai quantitativi di

biodiesel  assegnati  al  soggetto e che, al 31 dicembre dell'anno di

assegnazione,  risultassero  non  ancora  destinati all'immissione in

consumo.


     

   

                               Art. 6.

                    Caratteristiche del biodiesel


  1.  La rispondenza del biodiesel del programma alle caratteristiche

di   cui   all'allegato  1  e'  verificata  dagli  organi  competenti

all'accertamento  delle  violazioni in materia fiscale. L'analisi dei

campioni,  prelevati  durante  l'attivita'  di  verifica, e' eseguita

presso   i   laboratori   chimici   dell'Agenzia  delle  dogane.  Per

l'eventuale  revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova

applicazione   la   procedura  di  cui  all'articolo 15  della  legge

24 novembre 1981, n. 689.


     

   

                               Art. 7.

             Caratteristiche e stoccaggio delle miscele


  1  .  La miscelazione del biodiesel del programma con il gasolio e'

effettuata   nei   depositi   fiscali  alla  presenza  di  funzionari

incaricati  dal  competente  Ufficio;  delle operazioni effettuate e'

redatto  apposito  processo  verbale,  con  l'indicazione dei volumi,

riferiti  a 15°C, e della massa dei singoli componenti utilizzati per

la  miscela.  Il  competente  Ufficio  puo'  altresi'  autorizzare  i

depositi  fiscali  a  provvedere  direttamente  alla  miscelazione di

gasolio  e  biodiesel  del programma fino al 5 per cento in volume. I

deposti   autorizzati  ai  sensi  del  presente  comma comunicano  al

competente  Ufficio,  anche a mezzo fax, almeno tre giorni lavorativi

prima  dell'inizio di ogni operazione di miscelazione, i quantitativi

di   biodiesel   del   programma  da  impiegare,  la  percentuale  di

miscelazione  prevista, la data e l'orario di inizio dell'operazione.

Il   competente   Ufficio  ha  facolta'  di  intervenire  durante  le

operazioni di miscelazione redigendo il predetto processo verbale. In

caso  contrario  l'avvenuta miscelazione e' attestata dal depositario

autorizzato, che provvede a trasmettere all'Ufficio competente, anche

a   mezzo   fax,   entro  il  giorno  successivo,  una  dichiarazione

contenente, oltre ai dati identificativi del depositario autorizzato,

il quantitativo di biodiesel del programma impiegato per l'operazione

di  miscelazione, il contenuto percentuale di biodiesel nella miscela

ottenuta,  la  data e l'orario delle operazioni effettuate, l'importo

portato  a  detrazione,  ai sensi del successivo articolo 9, comma 4,

dalla contabilita' inerente l'accisa dovuta.

  2.  L'Ufficio competente puo' autorizzare le miscelazioni di cui al

comma 1  anche  con  l'impiego  di  gasolio  semilavorato  in fase di

preparazione o colaggio.

  3.  Nell'ambito  del programma, possono essere destinate al consumo

come   carburanti  le  miscele  gasolio-biodiesel  con  contenuto  di

biodiesel,  in  volume,  in  misura inferiore o uguale al 5 per cento

ovvero uguale al 25 per cento, nel rispetto delle caratteristiche del

gasolio  e  delle  disposizioni  tecniche  previste  dalla  normativa

vigente.

  4.  Le  miscele  di  cui  al  comma 3 con contenuto in biodiesel in

misura  inferiore  o  uguale al 5 per cento in volume, possono essere

stoccate  promiscuamente  con  gasolio  e  possono  essere avviate al

consumo sia presso la rete che 1'extra-rete.

  5.  Le  miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel uguale

al  25  per cento in volume, rispondenti alla norma della Commissione

tecnica  di  unificazione  nell'autoveicolo  (CUNA)  NC 637-02, fatto

salvo  quanto  previsto  dal  provvedimento  di  cui al comma 6, sono

avviate   al   consumo  solo  presso  l'extra-rete  e  devono  essere

contabilizzate e stoccate separatamente.

  6.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle dogane,

d'intesa  con  il  direttore  generale  per  l'energia  e  le risorse

minerarie  del Ministero dello sviluppo economico, sono eventualmente

modificate  le percentuali consentite di miscelazione di cui al comma

3  e le modalita' di vendita delle medesime miscele in relazione alla

possibilita'  tecnica  del  loro corretto impiego per autotrazione ed

alla  disponibilita'  di erogatori dedicati che indichino l'effettivo

contenuto di biodiesel nella miscela.

  7.  Il  biodiesel  del  programma,  proveniente  da stabilimenti di

produzione  ubicati  in  altri  Paesi  comunitari  e'  introdotto nel

territorio nazionale esclusivamente attraverso i cancelli di ingresso

preventivamente     autorizzati    dagli    uffici    delle    dogane

territorialmente competenti.


     

   

                               Art. 8.

Adempimenti  per  i  soggetti  assegnatari delle quote di biodiesel e

                     circolazione del biodiesel


  1.   Entro   il   31 gennaio   dell'anno  successivo  a  quello  di

assegnazione, i soggetti assegnatari presentano, a pena di esclusione

dagli  anni  successivi  del  programma, al Ministero dell'economia e

delle  finanze  - Dipartimento per le politiche fiscali, al Ministero

dello  sviluppo  economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela

del  territorio  e  del  mare,  al Ministero delle politiche agricole

alimentari  e  forestali,  all'Agenzia  delle  dogane  e  al  Comando

generale  della  Guardia  di finanza una relazione a consuntivo dalla

quale risultino la quantita', la tipologia e la provenienza degli oli

vegetali  utilizzati  nonche'  la  quantita'  e  la  destinazione dei

sottoprodotti  di  lavorazione.  La  predetta  relazione  inerente le

assegnazioni relative all'anno 2007 e' presentata entro il 31 gennaio

dell'anno 2009.

  2.  I  soggetti  assegnatari,  a  richiesta  delle  amministrazioni

competenti,   forniscono   tutte   le   informazioni  necessarie  per

l'accertamento  della  regolarita' dell'impiego del gasolio miscelato

con  biodiesel  utilizzato  per  autotrazione,  secondo  le modalita'

indicate  nell'articolo 7,  commi 3,  4  e  5.  I  medesimi  soggetti

tengono,  per ciascuna delle assegnazioni annuali effettuate ai sensi

dell'articolo 3,  commi 4  e  5,  una apposita contabilita' a scalare

contenente  l'indicazione dei quantitativi direttamente miscelati con

il  gasolio,  dei  quantitativi, e dei relativi soggetti destinatari,

trasferiti  ad  altri  depositi  fiscali  nazionali per la successiva

miscelazione nonche' dei quantitativi immessi in consumo direttamente

dal  proprio  stabilimento  di produzione. Per i soggetti assegnatari

operanti  in altri Paesi dell'Unione europea la predetta contabilita'

a scalare e' tenuta dal rispettivo cancello di ingresso.

  3.  Il biodiesel del programma destinato ad essere miscelato con il

gasolio  e'  trasferito  al  deposito  fiscale di miscelazione con la

scorta del DAA sul quale e' indicata la dicitura «biodiesel destinato

alla  miscelazione  con  gasolio  rientrante  nel  programma  di  cui

all'articolo 22-bis  del decreto legislativo n. 504/1995», unitamente

all'indicazione  dell'anno  e  del  mese  di assegnazione. Qualora il

biodiesel   sia   ottenuto   nell'ambito   degli   accordi   di   cui

all'articolo 1,  comma 1,  lettera d)  sul  medesimo  DAA e' indicata

anche    la    dicitura   «biodiesel   proveniente   da   intesa   di

filiera/contratto  quadro  di  cui  al  decreto legislativo 27 maggio

2005, n. 102».

  4.  Il biodiesel del programma destinato ad essere usato tal quale,

per  il  quale  e' richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del

programma,  e'  immesso  in  consumo  direttamente  dall'impianto  di

produzione,  ovvero,  per  gli  impianti  comunitari,  dal rispettivo

cancello di ingresso, con la scorta del DAS sul quale e' riportata la

dicitura  «biodiesel  sottoposto  ad  accisa  ridotta  rientrante nel

programma   di   cui   all'articolo 22-bis  del  decreto  legislativo

n. 504/1995»,  unitamente  all'indicazione  dell'anno  e  del mese di

assegnazione.  Qualora  il  biodiesel  sia ottenuto nell'ambito degli

accordi  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) sul medesimo DAS

e'  indicata  anche  la  dicitura «biodiesel proveniente da intesa di

filiera/contratto  quadro  di  cui  al  decreto legislativo 27 maggio

2005, n. 102».


     

   

                               Art. 9.

Adempimenti  per  i  soggetti  titolari di impianti di miscelazione e

            circolazione delle miscele gasolio-biodiesel


  1.  I titolari dei depositi fiscali di miscelazione riportano nella

relativa contabilita', in corrispondenza di ogni annotazione relativa

all'introduzione  nel deposito fiscale di biodiesel del programma, la

dicitura   «biodiesel   del   programma  2007-2010»  con  indicazione

dell'anno e del mese di assegnazione.

  2.  Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, sulle quali,

relativamente  al  biodiesel  contenuto,  e' richiesta l'applicazione

dell'aliquota  ridotta  del  programma sono immesse in consumo con la

scorta del DAS sul quale e' riportata la dicitura «gasolio contenente

biodiesel  in  misura  non  superiore  al  5%» ovvero, per le miscele

destinate  al  consumo  presso  l'extra-rete,  la  dicitura  «gasolio

contenente biodiesel in misura pari al 25%».

  3. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, trasferite in

sospensione  di  accisa, sono scortate dal DAA sul quale e' riportata

la  dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al

5 %» ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete,

la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%».

  4.  Relativamente  al  biodiesel  del  programma  miscelato  con il

gasolio, l'agevolazione prevista dall'articolo 22-bis del testo unico

e' riconosciuta al solo soggetto che effettua la miscelazione stessa.

Per  le  miscele  di  gasolio  con  biodiesel,  trasferite  in regime

sospensivo  ad altri depositi fiscali, il depositario autorizzato del

deposito  fiscale in cui e' avvenuta la miscelazione, contabilizza in

detrazione,  nelle  scritture  contabili inerenti l'accisa dovuta, la

differenza  tra l'imposta che sarebbe dovuta sul biodiesel applicando

l'aliquota  di accisa relativa al gasolio impiegato come carburante e

l'imposta  effettivamente  dovuta,  sul medesimo biodiesel, a seguito

dell'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Nelle medesime

contabilita'  sono  annotate  la  data  e  l'ora delle corrispondenti

operazioni  di  miscelazione;  alla contabilita' e' acclusa copia del

verbale  o  dell'attestazione  di  cui all'articolo 7, comma 1, delle

medesime operazioni di miscelazione.


     

   

                              Art. 10.

          Regime dei cali e tabelle di conversione volumica


  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono

determinati  i  limiti  dei  cali  tecnicamente  ammissibili  per  il

biodiesel.

  2.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano,

in materia di cali, le disposizioni previste per gli oli minerali dal

regolamento   adottato   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze

18 settembre  1997,  n. 383  e le percentuali previste per il gasolio

dal  regolamento  adottato  con il decreto del Ministro delle finanze

13 gennaio 2000, n. 55.

  3. Per la conversione alla temperatura di 15°C della densita' e dei

volumi  del  biodiesel  trova applicazione la circolare del Ministero

delle finanze 12 luglio 1996, n. 184.


     

   

                              Art. 11.

                         Disposizioni varie


  1. Alle miscele di gasolio con biodiesel del programma destinate ad

essere  impiegate  come  combustibile  per  riscaldamento  si applica

quanto   previsto   in   materia   di   denaturazione   del  gasolio,

dall'articolo 1,   comma 9,   quarto   periodo,   del   decreto-legge

20 febbraio  2005,  n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 aprile 2005, n. 58.

  2.  Per  ogni  anno  di validita' del programma, i quantitativi del

contingente  annuale  che risultassero, al termine del medesimo anno,

non  ancora  destinati  all'immissione in consumo, sono ripartiti tra

gli   operatori,   limitatamente  ai  quantitativi  richiesti  e  non

assegnati, in misura proporzionale alle quote loro gia' assegnate dal

programma  per  l'anno  in  questione;  in caso di rinuncia, totale o

parziale,  da  parte  di un beneficiario delle quote risultanti dalla

predetta  ripartizione,  le  stesse sono ripartite, proporzionalmente

alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. I quantitativi

ripartiti   ai  sensi  del  presente  comma devono  essere  destinati

all'immissione in consumo entro il successivo 30 giugno.

  3.  Al  fine  di consentire la partecipazione al programma anche ai

soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del

presente   regolamento  e'  data  diffusione  in  ambito  comunitario

mediante  comunicato  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale delle

Comunita' europee ovvero con modalita' equivalenti.

  4. Al fine della verifica del contenuto delle autocertificazioni di

cui  all'articolo 2,  comma 2,  lettera e),  l'Agenzia  delle  dogane

richiede  al  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento

del  tesoro,  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali e

all'Agenzia  delle  entrate  di  accertare  l'assenza,  dei  soggetti

assegnatari  di  quote  di  biodiesel  del  programma, dagli elenchi,

aggiornati  al termine previsto per la presentazione delle istanze di

partecipazione  al  programma  di  cui  all'articolo 2,  comma 3, dei

soggetti  che  hanno  ricevuto,  e  successivamente  non rimborsato o

depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali

illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 23 maggio 2007

emanato   in  attuazione  dell'articolo 1,  comma 1223,  della  legge

27 dicembre 2006, n. 296; le amministrazioni interpellate riscontrano

la  predetta  richiesta  entro  trenta  giorni  trascorsi  i quali la

verifica deve ritenersi effettuata con esito negativo.

  5.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente

decreto,   il   regolamento  emanato  con  il  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, e' abrogato.


     

   

                              Art. 12.

                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo

alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica

italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Roma, 3 settembre 2008

                      Il Ministro dell'economia

                           e delle finanze

                              Tremonti


                             Il Ministro

                      dello sviluppo economico

                               Scajola


                             Il Ministro

                    dell'ambiente e della tutela

                      del territorio e del mare

                            Prestigiacomo


                             Il Ministro

                      delle politiche agricole

                       alimentari e forestali

                                Zaia


Visto, il Guardasigilli: Alfano

  Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2008

Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4

  Economia e finanze, figlio n. 285


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