BIODIESEL,accise
Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa
In Italia a differenza di altri paesi della comunità CE, la tassazione e l'applicazione delle accise incide fortemente sul costo finale del biodiesel, (a differenza della Germania,Svezia Spagna ,Francia solo per citarne qualcuno dove oltre ad essere totalmente o quasi defiscalizzato esistono degli incentivi per l'uso di biocombustibili in autotrazione). In Italia la situazione è un attimino più articolata e complessa al punto tale che a volte ci si deve affidare a degli esperti per aver luce sulle accise da versare, le quali possono variare fortemente.
Di Decreto
3 settembre 2008 , n. 156
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 settembre 2008 , n. 156
Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa
agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi
dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 21,
comma 3, che prevede, tra l'altro, la sottoposizione ad accisa del
biodiesel usato come carburante per motori, come combustibile per
riscaldamento ovvero messo in vendita per i medesimi utilizzi;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come
modificato da ultimo, dall'articolo 26, comma 4-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per
il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con
il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella
applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un
programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al
31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000
tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e delle politiche agricole alimentari e forestali la
determinazione dei requisiti che gli operatori e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di
miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei
quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando
priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti
quadro nonche' le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione
del beneficio fiscale;
Visto l'articolo 1, comma 374, della legge n. 296 del 2006 che
prevede, per l'anno 2007, l'incremento del contingente di biodiesel
di cui all'articolo 22-bis del testo unico in misura corrispondente
alla somma di euro 16.726.523;
Visto l'articolo 1, comma 376, della predetta legge n. 296 del 2006
che prevede che gli importi annui previsti dall'articolo 21,
comma 6-ter, del predetto testo unico n. 504 del 1995, come
modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006,
sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del
contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
medesimo testo unico per gli anni 2007-2010;
Visto l'articolo 1, comma 379, della predetta legge n. 296 del 2006
che precisa che, ai fini del presente regolamento, per «intesa di
filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
Visto il regolamento concernente le modalita' di applicazione del
trattamento agevolato per il biodiesel e i criteri di ripartizione
del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati
membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale
minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione
della predetta direttiva 2003/30/CE;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di attuazione
della direttiva 2003/17/CE, relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel;
Vista la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
prot. ACIU.2007.25 del 19 gennaio 2007, che individua i dati e le
modalita' operative sulla base dei quali la medesima Agenzia procede
alla verifica della conformita' dei contratti di coltivazione di semi
oleosi con i contratti quadro e delle quantita' di olio di semi
ottenibili destinate alla produzione di biodiesel;
Vista la normativa tecnica predisposta in materia di biodiesel
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
Ritenuta la necessita' di individuare le caratteristiche fiscali
del prodotto ed i relativi metodi di prova;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la decisione C(2008)850 def dell'11 marzo 2008 della
Commissione europea, con la quale e' stato autorizzato il regime di
aiuto N 326/2007 relativo al biodiesel;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-4672 del 18 aprile 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
b) programma: il programma pluriennale 1° gennaio 2007 -
31 dicembre 2010 di agevolazione del biodiesel nel limite del
contingente annuale previsto, di cui all'articolo 22-bis, comma 1,
del testo unico;
c) contingente annuale: il quantitativo annuale di biodiesel
previsto dal programma;
d) accordi: le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
e) competente Ufficio: l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero
l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio;
f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti
per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete
stradale ordinaria e lungo le autostrade;
g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di
carburanti diversi da quelli di cui al punto f);
h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal
regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze
25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad
accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;
i) Ufficio incaricato: l'Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise - laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane;
l) aliquota ridotta del programma: il 20 per cento dell'aliquota
di accisa di cui all'allegato I del testo unico applicata al gasolio
usato come carburante ovvero la misura percentuale della predetta
aliquota rideterminata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, del
medesimo testo unico;
m) cancello di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio
nazionale, attraverso il quale gli impianti situati in altri Paesi
comunitari introducono il biodiesel del programma nel territorio
nazionale;
n) biodiesel del programma destinato all'immissione in consumo:
il biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario
ha provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero
a trasferire a depositi fiscali nazionali per la successiva
miscelazione ovvero a immettere in consumo direttamente dal proprio
stabilimento di produzione.
2. Nell'ambito del programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99)
ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali, rientrante nel
contingente annuale e rispondente alle caratteristiche di cui
all'allegato 1, d'ora in avanti indicato come «biodiesel del
programma», impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e'
applicata, una aliquota di accisa pari all'aliquota ridotta del
programma. La classificazione del biodiesel si riferisce ai codici
della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001
della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune.
Art. 2.
Procedura per la partecipazione al programma
1. Sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di
biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in
regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero
negli altri Paesi dell'Unione europea, che producono biodiesel
rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1; a tal fine
gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato contenente le seguenti
indicazioni:
a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il
numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario
autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa;
b) il quantitativo di biodiesel del programma complessivamente
richiesto, espresso in tonnellate, specificando la quota parte, d'ora
in avanti indicata come «quota prioritaria», che sara' ottenuta a
seguito della stipula di contratti di fornitura nell'ambito degli
accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), riferibili al
soggetto e la quota parte, d'ora in avanti indicata come «quota
generica», che sara' prodotta impiegando materie prime non ottenute
nell'ambito dei predetti accordi;
c) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini
dell'esercizio. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi
comunitari, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti
autorita' ai fini dell'esercizio;
d) la capacita' produttiva annua degli impianti, espressa in
tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla
verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione
provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacita'
produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli
impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacita'
produttiva, espressa in tonnellate, risultante dai provvedimenti
rilasciati ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle
competenti autorita' nazionali;
e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;
f) la dichiarazione di conformita' delle caratteristiche
merceologiche del biodiesel prodotto con quelle previste dalle
vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
g) i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel
realizzato e ceduto per la successiva immissione in consumo nel
territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti;
h) per gli impianti situati in altri Paesi comunitari,
indicazione del cancello di ingresso.
2. All'istanza sono allegati:
a) la copia dei documenti di cui al comma 1, lettere c) ed e).
Per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, i medesimi
documenti sono presentati in copia conforme all'originale con
traduzione ufficiale in lingua italiana;
b) il certificato di analisi rilasciato dalla Stazione
sperimentale combustibili o dalla Stazione sperimentale oli e grassi
o da uno dei Laboratori chimici delle Dogane specializzati nel
particolare settore merceologico, relativo all'annualita' in corso,
dal quale risulti la conformita' delle caratteristiche merceologiche
di cui al comma 1, lettera f).
c) la certificazione del competente Ufficio per le immissioni in
consumo dichiarate ai sensi del comma 1, lettera g). Per gli
operatori degli altri Paesi comunitari la certificazione rilasciata
dall'Ufficio competente sul cancello di ingresso;
d) l'attestazione relativa all'effettivo esercizio dell'impianto
rilasciata dall'Ufficio competente, ovvero, per gli impianti situati
in altri Paesi comunitari, dall'autorita' di controllo che ha
rilasciato il codice di accisa per l'impianto;
e) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. I titolari di impianti situati in altri
Paesi comunitari hanno l'obbligo di presentare documentazione
equivalente alla suddetta dichiarazione.
3. Le istanze di partecipazione sono redatte in lingua italiana.
Per l'anno 2008 l'istanza e' presentata entro il 30° giorno
successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11,
comma 3; per gli anni 2009 e 2010 l'istanza e' presentata entro il
10 gennaio di ciascun anno. Per le istanze presentate a mezzo
raccomandata fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale
accettante. Non sono prese in considerazione le istanze presentate
dopo i termini stabiliti. I soggetti operanti in altri Paesi
comunitari, presentano la documentazione equivalente a quella
prescritta per i soggetti nazionali con una traduzione ufficiale in
lingua italiana. Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti che
abbiano presentato istanze risultate incomplete o prive della
prescritta documentazione.
4. Il quantitativo di biodiesel complessivamente richiesto, di cui
al comma 1, lettera b), non puo' essere superiore alla capacita'
produttiva degli impianti di cui al comma 1, lettera d).
5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i
quali i contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera e),
risultassero in contrasto con gli elenchi di cui all'articolo 11,
comma 4.
Art. 3.
Criteri di assegnazione
1. Nell'ambito del programma, il contingente annuale e' ripartito,
ai soggetti ammessi a parteciparvi ai sensi dell'articolo 2, con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. Per l'anno 2007 il contingente annuale e' ripartito, secondo le
modalita' previste dall'articolo 22-bis del testo unico, tra i
soggetti ammessi al programma.
3. Per ciascun anno del triennio 2008-2010, ai fini della
ripartizione del contingente annuale, il Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali comunica, all'ufficio incaricato, il
quantitativo complessivo di biodiesel, d'ora in avanti indicato come
contingente accantonato, previsto nell'ambito degli accordi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), in essere per l'anno, derivante
dalla trasformazione di semi di origine nazionale o comunitaria. La
predetta comunicazione e' effettuata, per l'anno 2008, entro il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui
all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il
10 gennaio di ciascun anno; entro il ventesimo giorno successivo a
tali date, l'ufficio incaricato, determina l'eventuale quota del
contingente annuale, d'ora in avanti indicata come quota
preliminarmente assegnabile, pari alla differenza tra il contingente
annuale ed il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria
delle quote prioritarie richieste dai soggetti di cui al comma 1 sia
inferiore al contingente accantonato, pari alla differenza tra il
contingente annuale e tale sommatoria.
4. La quota preliminarmente assegnabile e' ripartita tra i soggetti
di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in
relazione alla rispettiva capacita' convenzionale definita come la
somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g), e della capacita' produttiva annua di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi
valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti
0,55 e 0,45. Ai fini del calcolo della predetta capacita'
convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che
richiedono quote generiche. La ripartizione di cui al presente
comma e' effettuata, per l'anno 2008 entro il sessantesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11,
comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio di ciascun
anno.
5. La parte del contingente annuale che residua a seguito delle
assegnazioni di cui al comma 4, d'ora in avanti indicata come
contingente di filiera, e' ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno
di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, tra i soggetti di cui al
comma 1 nell'ambito delle quote prioritarie richieste, assegnando a
ciascun soggetto un quantitativo pari alla rispettiva richiesta;
qualora la somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al
contingente di filiera, il medesimo e' ripartito in relazione al peso
convenzionale di ogni soggetto, definito come la somma della quota
prioritaria richiesta e della capacita' produttiva di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), entrambe rapportate ai
rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i
coefficienti 0,85 e 0,15. Ai fini del calcolo del predetto peso
convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che
richiedono quote prioritarie.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 resta subordinata al favorevole
esito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 1. L'ufficio
incaricato, prima di procedere alla medesima assegnazione, verifica
la coerenza tra la quota prioritaria richiesta dal soggetto ed i
dati, comunicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, relativi alle quantita' di oli di
semi destinati alla produzione di biodiesel ottenibili dai contratti
di fornitura riferibili al medesimo soggetto.
7. A seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono
derivare assegnazioni superiori alle rispettive richieste di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b). I quantitativi eventualmente
residuati a seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 sono
ripartiti tra i soggetti proporzionalmente alle quote assegnate ai
sensi dei medesimi commi. I quantitativi di biodiesel assegnati non
possono essere ceduti; i soggetti assegnatari possono altresi' far
realizzare una parte non maggioritaria della propria assegnazione
presso gli impianti di altri soggetti assegnatari, a seguito della
stipula di appositi contratti di lavorazione, dandone comunicazione
al competente Ufficio.
8. In considerazione della variabilita' dei fattori che vincolano
la produzione agricola e le rese in olio dei semi oleaginosi, i
soggetti destinatari del contingente di filiera possono chiedere la
riduzione, entro il limite massimo del 20 per cento della quota
rispettivamente assegnata ai sensi del comma 5. In tal caso i
medesimi soggetti fanno pervenire, entro il 30 novembre dell'anno di
assegnazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
una apposita istanza all'ufficio incaricato; le istanze pervenute
all'Ufficio incaricato successivamente a tale data non sono prese in
considerazione.
9. Per la mancata realizzazione, da parte dei soggetti assegnatari,
delle produzioni previste in attuazione dei contratti quadro e intese
di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli
agricoltori, indipendentemente dall'applicazione di quanto disposto
dall'articolo 5, comma 3, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22-bis, comma 2-ter del testo unico.
Art. 4.
Controlli di conformita' sui contratti di fornitura
1. Entro il 15 luglio di ogni anno del triennio 2008-2010 il
Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali comunica
all'ufficio incaricato l'esito dei controlli effettuati circa la
conformita' dei contratti di fornitura di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) con gli accordi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d) nonche' le rispettive quantita' di oli di semi ottenibili
da destinare alla produzione di biodiesel.
Art. 5.
Garanzie
1. I soggetti ammessi a partecipare al programma versano una
cauzione pari al 5 per cento dell'accisa sui quantitativi di
biodiesel del programma rispettivamente assegnati, calcolata con
l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Per i
partecipanti di altri Paesi comunitari la cauzione e' prestata dal
titolare del cancello di ingresso. La cauzione e' versata, con
l'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, in
numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. I documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione di
cui al comma 1 e, in caso di versamento tramite fideiussione o
polizza, l'accettazione della stessa da parte dell'ufficio
competente, sono consegnati dal soggetto assegnatario, in copia
conforme all'originale, all'ufficio incaricato, anche a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
assegnazione, al fine della restituzione, totale o parziale della
cauzione di cui al comma 1, i soggetti ammessi a partecipare al
programma, fanno pervenire al competente Ufficio, anche a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, il resoconto, relativo
all'anno solare precedente, dei quantitativi di biodiesel del
programma assegnati al soggetto e del biodiesel del programma dal
medesimo soggetto destinato all'immissione in consumo. Entro
quarantacinque giorni dal ricevimento del predetto resoconto,
l'Ufficio competente, effettuati gli eventuali riscontri, restituisce
al soggetto assegnatario la cauzione, senza il pagamento di
interessi, eventualmente decurtata in relazione ai quantitativi di
biodiesel assegnati al soggetto e che, al 31 dicembre dell'anno di
assegnazione, risultassero non ancora destinati all'immissione in
consumo.
Art. 6.
Caratteristiche del biodiesel
1. La rispondenza del biodiesel del programma alle caratteristiche
di cui all'allegato 1 e' verificata dagli organi competenti
all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. L'analisi dei
campioni, prelevati durante l'attivita' di verifica, e' eseguita
presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per
l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova
applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Art. 7.
Caratteristiche e stoccaggio delle miscele
1 . La miscelazione del biodiesel del programma con il gasolio e'
effettuata nei depositi fiscali alla presenza di funzionari
incaricati dal competente Ufficio; delle operazioni effettuate e'
redatto apposito processo verbale, con l'indicazione dei volumi,
riferiti a 15°C, e della massa dei singoli componenti utilizzati per
la miscela. Il competente Ufficio puo' altresi' autorizzare i
depositi fiscali a provvedere direttamente alla miscelazione di
gasolio e biodiesel del programma fino al 5 per cento in volume. I
deposti autorizzati ai sensi del presente comma comunicano al
competente Ufficio, anche a mezzo fax, almeno tre giorni lavorativi
prima dell'inizio di ogni operazione di miscelazione, i quantitativi
di biodiesel del programma da impiegare, la percentuale di
miscelazione prevista, la data e l'orario di inizio dell'operazione.
Il competente Ufficio ha facolta' di intervenire durante le
operazioni di miscelazione redigendo il predetto processo verbale. In
caso contrario l'avvenuta miscelazione e' attestata dal depositario
autorizzato, che provvede a trasmettere all'Ufficio competente, anche
a mezzo fax, entro il giorno successivo, una dichiarazione
contenente, oltre ai dati identificativi del depositario autorizzato,
il quantitativo di biodiesel del programma impiegato per l'operazione
di miscelazione, il contenuto percentuale di biodiesel nella miscela
ottenuta, la data e l'orario delle operazioni effettuate, l'importo
portato a detrazione, ai sensi del successivo articolo 9, comma 4,
dalla contabilita' inerente l'accisa dovuta.
2. L'Ufficio competente puo' autorizzare le miscelazioni di cui al
comma 1 anche con l'impiego di gasolio semilavorato in fase di
preparazione o colaggio.
3. Nell'ambito del programma, possono essere destinate al consumo
come carburanti le miscele gasolio-biodiesel con contenuto di
biodiesel, in volume, in misura inferiore o uguale al 5 per cento
ovvero uguale al 25 per cento, nel rispetto delle caratteristiche del
gasolio e delle disposizioni tecniche previste dalla normativa
vigente.
4. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel in
misura inferiore o uguale al 5 per cento in volume, possono essere
stoccate promiscuamente con gasolio e possono essere avviate al
consumo sia presso la rete che 1'extra-rete.
5. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel uguale
al 25 per cento in volume, rispondenti alla norma della Commissione
tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) NC 637-02, fatto
salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 6, sono
avviate al consumo solo presso l'extra-rete e devono essere
contabilizzate e stoccate separatamente.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane,
d'intesa con il direttore generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero dello sviluppo economico, sono eventualmente
modificate le percentuali consentite di miscelazione di cui al comma
3 e le modalita' di vendita delle medesime miscele in relazione alla
possibilita' tecnica del loro corretto impiego per autotrazione ed
alla disponibilita' di erogatori dedicati che indichino l'effettivo
contenuto di biodiesel nella miscela.
7. Il biodiesel del programma, proveniente da stabilimenti di
produzione ubicati in altri Paesi comunitari e' introdotto nel
territorio nazionale esclusivamente attraverso i cancelli di ingresso
preventivamente autorizzati dagli uffici delle dogane
territorialmente competenti.
Art. 8.
Adempimenti per i soggetti assegnatari delle quote di biodiesel e
circolazione del biodiesel
1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
assegnazione, i soggetti assegnatari presentano, a pena di esclusione
dagli anni successivi del programma, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, all'Agenzia delle dogane e al Comando
generale della Guardia di finanza una relazione a consuntivo dalla
quale risultino la quantita', la tipologia e la provenienza degli oli
vegetali utilizzati nonche' la quantita' e la destinazione dei
sottoprodotti di lavorazione. La predetta relazione inerente le
assegnazioni relative all'anno 2007 e' presentata entro il 31 gennaio
dell'anno 2009.
2. I soggetti assegnatari, a richiesta delle amministrazioni
competenti, forniscono tutte le informazioni necessarie per
l'accertamento della regolarita' dell'impiego del gasolio miscelato
con biodiesel utilizzato per autotrazione, secondo le modalita'
indicate nell'articolo 7, commi 3, 4 e 5. I medesimi soggetti
tengono, per ciascuna delle assegnazioni annuali effettuate ai sensi
dell'articolo 3, commi 4 e 5, una apposita contabilita' a scalare
contenente l'indicazione dei quantitativi direttamente miscelati con
il gasolio, dei quantitativi, e dei relativi soggetti destinatari,
trasferiti ad altri depositi fiscali nazionali per la successiva
miscelazione nonche' dei quantitativi immessi in consumo direttamente
dal proprio stabilimento di produzione. Per i soggetti assegnatari
operanti in altri Paesi dell'Unione europea la predetta contabilita'
a scalare e' tenuta dal rispettivo cancello di ingresso.
3. Il biodiesel del programma destinato ad essere miscelato con il
gasolio e' trasferito al deposito fiscale di miscelazione con la
scorta del DAA sul quale e' indicata la dicitura «biodiesel destinato
alla miscelazione con gasolio rientrante nel programma di cui
all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995», unitamente
all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il
biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d) sul medesimo DAA e' indicata
anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di
filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102».
4. Il biodiesel del programma destinato ad essere usato tal quale,
per il quale e' richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del
programma, e' immesso in consumo direttamente dall'impianto di
produzione, ovvero, per gli impianti comunitari, dal rispettivo
cancello di ingresso, con la scorta del DAS sul quale e' riportata la
dicitura «biodiesel sottoposto ad accisa ridotta rientrante nel
programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo
n. 504/1995», unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di
assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli
accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) sul medesimo DAS
e' indicata anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di
filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102».
Art. 9.
Adempimenti per i soggetti titolari di impianti di miscelazione e
circolazione delle miscele gasolio-biodiesel
1. I titolari dei depositi fiscali di miscelazione riportano nella
relativa contabilita', in corrispondenza di ogni annotazione relativa
all'introduzione nel deposito fiscale di biodiesel del programma, la
dicitura «biodiesel del programma 2007-2010» con indicazione
dell'anno e del mese di assegnazione.
2. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, sulle quali,
relativamente al biodiesel contenuto, e' richiesta l'applicazione
dell'aliquota ridotta del programma sono immesse in consumo con la
scorta del DAS sul quale e' riportata la dicitura «gasolio contenente
biodiesel in misura non superiore al 5%» ovvero, per le miscele
destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura «gasolio
contenente biodiesel in misura pari al 25%».
3. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, trasferite in
sospensione di accisa, sono scortate dal DAA sul quale e' riportata
la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al
5 %» ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete,
la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%».
4. Relativamente al biodiesel del programma miscelato con il
gasolio, l'agevolazione prevista dall'articolo 22-bis del testo unico
e' riconosciuta al solo soggetto che effettua la miscelazione stessa.
Per le miscele di gasolio con biodiesel, trasferite in regime
sospensivo ad altri depositi fiscali, il depositario autorizzato del
deposito fiscale in cui e' avvenuta la miscelazione, contabilizza in
detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta, la
differenza tra l'imposta che sarebbe dovuta sul biodiesel applicando
l'aliquota di accisa relativa al gasolio impiegato come carburante e
l'imposta effettivamente dovuta, sul medesimo biodiesel, a seguito
dell'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Nelle medesime
contabilita' sono annotate la data e l'ora delle corrispondenti
operazioni di miscelazione; alla contabilita' e' acclusa copia del
verbale o dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, delle
medesime operazioni di miscelazione.
Art. 10.
Regime dei cali e tabelle di conversione volumica
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
determinati i limiti dei cali tecnicamente ammissibili per il
biodiesel.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano,
in materia di cali, le disposizioni previste per gli oli minerali dal
regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
18 settembre 1997, n. 383 e le percentuali previste per il gasolio
dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze
13 gennaio 2000, n. 55.
3. Per la conversione alla temperatura di 15°C della densita' e dei
volumi del biodiesel trova applicazione la circolare del Ministero
delle finanze 12 luglio 1996, n. 184.
Art. 11.
Disposizioni varie
1. Alle miscele di gasolio con biodiesel del programma destinate ad
essere impiegate come combustibile per riscaldamento si applica
quanto previsto in materia di denaturazione del gasolio,
dall'articolo 1, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge
20 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2005, n. 58.
2. Per ogni anno di validita' del programma, i quantitativi del
contingente annuale che risultassero, al termine del medesimo anno,
non ancora destinati all'immissione in consumo, sono ripartiti tra
gli operatori, limitatamente ai quantitativi richiesti e non
assegnati, in misura proporzionale alle quote loro gia' assegnate dal
programma per l'anno in questione; in caso di rinuncia, totale o
parziale, da parte di un beneficiario delle quote risultanti dalla
predetta ripartizione, le stesse sono ripartite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. I quantitativi
ripartiti ai sensi del presente comma devono essere destinati
all'immissione in consumo entro il successivo 30 giugno.
3. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai
soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del
presente regolamento e' data diffusione in ambito comunitario
mediante comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee ovvero con modalita' equivalenti.
4. Al fine della verifica del contenuto delle autocertificazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), l'Agenzia delle dogane
richiede al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
all'Agenzia delle entrate di accertare l'assenza, dei soggetti
assegnatari di quote di biodiesel del programma, dagli elenchi,
aggiornati al termine previsto per la presentazione delle istanze di
partecipazione al programma di cui all'articolo 2, comma 3, dei
soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007
emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296; le amministrazioni interpellate riscontrano
la predetta richiesta entro trenta giorni trascorsi i quali la
verifica deve ritenersi effettuata con esito negativo.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il regolamento emanato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, e' abrogato.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 settembre 2008
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, figlio n. 285
3 settembre 2008 , n. 156
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 settembre 2008 , n. 156
Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa
agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi
dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 21,
comma 3, che prevede, tra l'altro, la sottoposizione ad accisa del
biodiesel usato come carburante per motori, come combustibile per
riscaldamento ovvero messo in vendita per i medesimi utilizzi;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come
modificato da ultimo, dall'articolo 26, comma 4-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per
il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con
il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella
applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un
programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al
31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000
tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e delle politiche agricole alimentari e forestali la
determinazione dei requisiti che gli operatori e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di
miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei
quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando
priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti
quadro nonche' le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione
del beneficio fiscale;
Visto l'articolo 1, comma 374, della legge n. 296 del 2006 che
prevede, per l'anno 2007, l'incremento del contingente di biodiesel
di cui all'articolo 22-bis del testo unico in misura corrispondente
alla somma di euro 16.726.523;
Visto l'articolo 1, comma 376, della predetta legge n. 296 del 2006
che prevede che gli importi annui previsti dall'articolo 21,
comma 6-ter, del predetto testo unico n. 504 del 1995, come
modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006,
sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del
contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
medesimo testo unico per gli anni 2007-2010;
Visto l'articolo 1, comma 379, della predetta legge n. 296 del 2006
che precisa che, ai fini del presente regolamento, per «intesa di
filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
Visto il regolamento concernente le modalita' di applicazione del
trattamento agevolato per il biodiesel e i criteri di ripartizione
del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati
membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale
minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione
della predetta direttiva 2003/30/CE;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di attuazione
della direttiva 2003/17/CE, relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel;
Vista la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
prot. ACIU.2007.25 del 19 gennaio 2007, che individua i dati e le
modalita' operative sulla base dei quali la medesima Agenzia procede
alla verifica della conformita' dei contratti di coltivazione di semi
oleosi con i contratti quadro e delle quantita' di olio di semi
ottenibili destinate alla produzione di biodiesel;
Vista la normativa tecnica predisposta in materia di biodiesel
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
Ritenuta la necessita' di individuare le caratteristiche fiscali
del prodotto ed i relativi metodi di prova;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la decisione C(2008)850 def dell'11 marzo 2008 della
Commissione europea, con la quale e' stato autorizzato il regime di
aiuto N 326/2007 relativo al biodiesel;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-4672 del 18 aprile 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
b) programma: il programma pluriennale 1° gennaio 2007 -
31 dicembre 2010 di agevolazione del biodiesel nel limite del
contingente annuale previsto, di cui all'articolo 22-bis, comma 1,
del testo unico;
c) contingente annuale: il quantitativo annuale di biodiesel
previsto dal programma;
d) accordi: le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
e) competente Ufficio: l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero
l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio;
f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti
per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete
stradale ordinaria e lungo le autostrade;
g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di
carburanti diversi da quelli di cui al punto f);
h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal
regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze
25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad
accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;
i) Ufficio incaricato: l'Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise - laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane;
l) aliquota ridotta del programma: il 20 per cento dell'aliquota
di accisa di cui all'allegato I del testo unico applicata al gasolio
usato come carburante ovvero la misura percentuale della predetta
aliquota rideterminata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, del
medesimo testo unico;
m) cancello di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio
nazionale, attraverso il quale gli impianti situati in altri Paesi
comunitari introducono il biodiesel del programma nel territorio
nazionale;
n) biodiesel del programma destinato all'immissione in consumo:
il biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario
ha provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero
a trasferire a depositi fiscali nazionali per la successiva
miscelazione ovvero a immettere in consumo direttamente dal proprio
stabilimento di produzione.
2. Nell'ambito del programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99)
ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali, rientrante nel
contingente annuale e rispondente alle caratteristiche di cui
all'allegato 1, d'ora in avanti indicato come «biodiesel del
programma», impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e'
applicata, una aliquota di accisa pari all'aliquota ridotta del
programma. La classificazione del biodiesel si riferisce ai codici
della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001
della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune.
Procedura per la partecipazione al programma
1. Sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di
biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in
regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero
negli altri Paesi dell'Unione europea, che producono biodiesel
rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1; a tal fine
gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato contenente le seguenti
indicazioni:
a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il
numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario
autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa;
b) il quantitativo di biodiesel del programma complessivamente
richiesto, espresso in tonnellate, specificando la quota parte, d'ora
in avanti indicata come «quota prioritaria», che sara' ottenuta a
seguito della stipula di contratti di fornitura nell'ambito degli
accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), riferibili al
soggetto e la quota parte, d'ora in avanti indicata come «quota
generica», che sara' prodotta impiegando materie prime non ottenute
nell'ambito dei predetti accordi;
c) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini
dell'esercizio. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi
comunitari, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti
autorita' ai fini dell'esercizio;
d) la capacita' produttiva annua degli impianti, espressa in
tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla
verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione
provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacita'
produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli
impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacita'
produttiva, espressa in tonnellate, risultante dai provvedimenti
rilasciati ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle
competenti autorita' nazionali;
e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;
f) la dichiarazione di conformita' delle caratteristiche
merceologiche del biodiesel prodotto con quelle previste dalle
vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
g) i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel
realizzato e ceduto per la successiva immissione in consumo nel
territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti;
h) per gli impianti situati in altri Paesi comunitari,
indicazione del cancello di ingresso.
2. All'istanza sono allegati:
a) la copia dei documenti di cui al comma 1, lettere c) ed e).
Per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, i medesimi
documenti sono presentati in copia conforme all'originale con
traduzione ufficiale in lingua italiana;
b) il certificato di analisi rilasciato dalla Stazione
sperimentale combustibili o dalla Stazione sperimentale oli e grassi
o da uno dei Laboratori chimici delle Dogane specializzati nel
particolare settore merceologico, relativo all'annualita' in corso,
dal quale risulti la conformita' delle caratteristiche merceologiche
di cui al comma 1, lettera f).
c) la certificazione del competente Ufficio per le immissioni in
consumo dichiarate ai sensi del comma 1, lettera g). Per gli
operatori degli altri Paesi comunitari la certificazione rilasciata
dall'Ufficio competente sul cancello di ingresso;
d) l'attestazione relativa all'effettivo esercizio dell'impianto
rilasciata dall'Ufficio competente, ovvero, per gli impianti situati
in altri Paesi comunitari, dall'autorita' di controllo che ha
rilasciato il codice di accisa per l'impianto;
e) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. I titolari di impianti situati in altri
Paesi comunitari hanno l'obbligo di presentare documentazione
equivalente alla suddetta dichiarazione.
3. Le istanze di partecipazione sono redatte in lingua italiana.
Per l'anno 2008 l'istanza e' presentata entro il 30° giorno
successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11,
comma 3; per gli anni 2009 e 2010 l'istanza e' presentata entro il
10 gennaio di ciascun anno. Per le istanze presentate a mezzo
raccomandata fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale
accettante. Non sono prese in considerazione le istanze presentate
dopo i termini stabiliti. I soggetti operanti in altri Paesi
comunitari, presentano la documentazione equivalente a quella
prescritta per i soggetti nazionali con una traduzione ufficiale in
lingua italiana. Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti che
abbiano presentato istanze risultate incomplete o prive della
prescritta documentazione.
4. Il quantitativo di biodiesel complessivamente richiesto, di cui
al comma 1, lettera b), non puo' essere superiore alla capacita'
produttiva degli impianti di cui al comma 1, lettera d).
5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i
quali i contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera e),
risultassero in contrasto con gli elenchi di cui all'articolo 11,
comma 4.
Art. 3.
Criteri di assegnazione
1. Nell'ambito del programma, il contingente annuale e' ripartito,
ai soggetti ammessi a parteciparvi ai sensi dell'articolo 2, con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. Per l'anno 2007 il contingente annuale e' ripartito, secondo le
modalita' previste dall'articolo 22-bis del testo unico, tra i
soggetti ammessi al programma.
3. Per ciascun anno del triennio 2008-2010, ai fini della
ripartizione del contingente annuale, il Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali comunica, all'ufficio incaricato, il
quantitativo complessivo di biodiesel, d'ora in avanti indicato come
contingente accantonato, previsto nell'ambito degli accordi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), in essere per l'anno, derivante
dalla trasformazione di semi di origine nazionale o comunitaria. La
predetta comunicazione e' effettuata, per l'anno 2008, entro il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui
all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il
10 gennaio di ciascun anno; entro il ventesimo giorno successivo a
tali date, l'ufficio incaricato, determina l'eventuale quota del
contingente annuale, d'ora in avanti indicata come quota
preliminarmente assegnabile, pari alla differenza tra il contingente
annuale ed il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria
delle quote prioritarie richieste dai soggetti di cui al comma 1 sia
inferiore al contingente accantonato, pari alla differenza tra il
contingente annuale e tale sommatoria.
4. La quota preliminarmente assegnabile e' ripartita tra i soggetti
di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in
relazione alla rispettiva capacita' convenzionale definita come la
somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g), e della capacita' produttiva annua di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi
valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti
0,55 e 0,45. Ai fini del calcolo della predetta capacita'
convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che
richiedono quote generiche. La ripartizione di cui al presente
comma e' effettuata, per l'anno 2008 entro il sessantesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11,
comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio di ciascun
anno.
5. La parte del contingente annuale che residua a seguito delle
assegnazioni di cui al comma 4, d'ora in avanti indicata come
contingente di filiera, e' ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno
di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, tra i soggetti di cui al
comma 1 nell'ambito delle quote prioritarie richieste, assegnando a
ciascun soggetto un quantitativo pari alla rispettiva richiesta;
qualora la somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al
contingente di filiera, il medesimo e' ripartito in relazione al peso
convenzionale di ogni soggetto, definito come la somma della quota
prioritaria richiesta e della capacita' produttiva di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), entrambe rapportate ai
rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i
coefficienti 0,85 e 0,15. Ai fini del calcolo del predetto peso
convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che
richiedono quote prioritarie.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 resta subordinata al favorevole
esito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 1. L'ufficio
incaricato, prima di procedere alla medesima assegnazione, verifica
la coerenza tra la quota prioritaria richiesta dal soggetto ed i
dati, comunicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, relativi alle quantita' di oli di
semi destinati alla produzione di biodiesel ottenibili dai contratti
di fornitura riferibili al medesimo soggetto.
7. A seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono
derivare assegnazioni superiori alle rispettive richieste di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b). I quantitativi eventualmente
residuati a seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 sono
ripartiti tra i soggetti proporzionalmente alle quote assegnate ai
sensi dei medesimi commi. I quantitativi di biodiesel assegnati non
possono essere ceduti; i soggetti assegnatari possono altresi' far
realizzare una parte non maggioritaria della propria assegnazione
presso gli impianti di altri soggetti assegnatari, a seguito della
stipula di appositi contratti di lavorazione, dandone comunicazione
al competente Ufficio.
8. In considerazione della variabilita' dei fattori che vincolano
la produzione agricola e le rese in olio dei semi oleaginosi, i
soggetti destinatari del contingente di filiera possono chiedere la
riduzione, entro il limite massimo del 20 per cento della quota
rispettivamente assegnata ai sensi del comma 5. In tal caso i
medesimi soggetti fanno pervenire, entro il 30 novembre dell'anno di
assegnazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
una apposita istanza all'ufficio incaricato; le istanze pervenute
all'Ufficio incaricato successivamente a tale data non sono prese in
considerazione.
9. Per la mancata realizzazione, da parte dei soggetti assegnatari,
delle produzioni previste in attuazione dei contratti quadro e intese
di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli
agricoltori, indipendentemente dall'applicazione di quanto disposto
dall'articolo 5, comma 3, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22-bis, comma 2-ter del testo unico.
Art. 4.
Controlli di conformita' sui contratti di fornitura
1. Entro il 15 luglio di ogni anno del triennio 2008-2010 il
Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali comunica
all'ufficio incaricato l'esito dei controlli effettuati circa la
conformita' dei contratti di fornitura di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) con gli accordi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d) nonche' le rispettive quantita' di oli di semi ottenibili
da destinare alla produzione di biodiesel.
Art. 5.
Garanzie
1. I soggetti ammessi a partecipare al programma versano una
cauzione pari al 5 per cento dell'accisa sui quantitativi di
biodiesel del programma rispettivamente assegnati, calcolata con
l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Per i
partecipanti di altri Paesi comunitari la cauzione e' prestata dal
titolare del cancello di ingresso. La cauzione e' versata, con
l'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, in
numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. I documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione di
cui al comma 1 e, in caso di versamento tramite fideiussione o
polizza, l'accettazione della stessa da parte dell'ufficio
competente, sono consegnati dal soggetto assegnatario, in copia
conforme all'originale, all'ufficio incaricato, anche a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
assegnazione, al fine della restituzione, totale o parziale della
cauzione di cui al comma 1, i soggetti ammessi a partecipare al
programma, fanno pervenire al competente Ufficio, anche a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, il resoconto, relativo
all'anno solare precedente, dei quantitativi di biodiesel del
programma assegnati al soggetto e del biodiesel del programma dal
medesimo soggetto destinato all'immissione in consumo. Entro
quarantacinque giorni dal ricevimento del predetto resoconto,
l'Ufficio competente, effettuati gli eventuali riscontri, restituisce
al soggetto assegnatario la cauzione, senza il pagamento di
interessi, eventualmente decurtata in relazione ai quantitativi di
biodiesel assegnati al soggetto e che, al 31 dicembre dell'anno di
assegnazione, risultassero non ancora destinati all'immissione in
consumo.
Art. 6.
Caratteristiche del biodiesel
1. La rispondenza del biodiesel del programma alle caratteristiche
di cui all'allegato 1 e' verificata dagli organi competenti
all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. L'analisi dei
campioni, prelevati durante l'attivita' di verifica, e' eseguita
presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per
l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova
applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Art. 7.
Caratteristiche e stoccaggio delle miscele
1 . La miscelazione del biodiesel del programma con il gasolio e'
effettuata nei depositi fiscali alla presenza di funzionari
incaricati dal competente Ufficio; delle operazioni effettuate e'
redatto apposito processo verbale, con l'indicazione dei volumi,
riferiti a 15°C, e della massa dei singoli componenti utilizzati per
la miscela. Il competente Ufficio puo' altresi' autorizzare i
depositi fiscali a provvedere direttamente alla miscelazione di
gasolio e biodiesel del programma fino al 5 per cento in volume. I
deposti autorizzati ai sensi del presente comma comunicano al
competente Ufficio, anche a mezzo fax, almeno tre giorni lavorativi
prima dell'inizio di ogni operazione di miscelazione, i quantitativi
di biodiesel del programma da impiegare, la percentuale di
miscelazione prevista, la data e l'orario di inizio dell'operazione.
Il competente Ufficio ha facolta' di intervenire durante le
operazioni di miscelazione redigendo il predetto processo verbale. In
caso contrario l'avvenuta miscelazione e' attestata dal depositario
autorizzato, che provvede a trasmettere all'Ufficio competente, anche
a mezzo fax, entro il giorno successivo, una dichiarazione
contenente, oltre ai dati identificativi del depositario autorizzato,
il quantitativo di biodiesel del programma impiegato per l'operazione
di miscelazione, il contenuto percentuale di biodiesel nella miscela
ottenuta, la data e l'orario delle operazioni effettuate, l'importo
portato a detrazione, ai sensi del successivo articolo 9, comma 4,
dalla contabilita' inerente l'accisa dovuta.
2. L'Ufficio competente puo' autorizzare le miscelazioni di cui al
comma 1 anche con l'impiego di gasolio semilavorato in fase di
preparazione o colaggio.
3. Nell'ambito del programma, possono essere destinate al consumo
come carburanti le miscele gasolio-biodiesel con contenuto di
biodiesel, in volume, in misura inferiore o uguale al 5 per cento
ovvero uguale al 25 per cento, nel rispetto delle caratteristiche del
gasolio e delle disposizioni tecniche previste dalla normativa
vigente.
4. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel in
misura inferiore o uguale al 5 per cento in volume, possono essere
stoccate promiscuamente con gasolio e possono essere avviate al
consumo sia presso la rete che 1'extra-rete.
5. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel uguale
al 25 per cento in volume, rispondenti alla norma della Commissione
tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) NC 637-02, fatto
salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 6, sono
avviate al consumo solo presso l'extra-rete e devono essere
contabilizzate e stoccate separatamente.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane,
d'intesa con il direttore generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero dello sviluppo economico, sono eventualmente
modificate le percentuali consentite di miscelazione di cui al comma
3 e le modalita' di vendita delle medesime miscele in relazione alla
possibilita' tecnica del loro corretto impiego per autotrazione ed
alla disponibilita' di erogatori dedicati che indichino l'effettivo
contenuto di biodiesel nella miscela.
7. Il biodiesel del programma, proveniente da stabilimenti di
produzione ubicati in altri Paesi comunitari e' introdotto nel
territorio nazionale esclusivamente attraverso i cancelli di ingresso
preventivamente autorizzati dagli uffici delle dogane
territorialmente competenti.
Art. 8.
Adempimenti per i soggetti assegnatari delle quote di biodiesel e
circolazione del biodiesel
1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
assegnazione, i soggetti assegnatari presentano, a pena di esclusione
dagli anni successivi del programma, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, all'Agenzia delle dogane e al Comando
generale della Guardia di finanza una relazione a consuntivo dalla
quale risultino la quantita', la tipologia e la provenienza degli oli
vegetali utilizzati nonche' la quantita' e la destinazione dei
sottoprodotti di lavorazione. La predetta relazione inerente le
assegnazioni relative all'anno 2007 e' presentata entro il 31 gennaio
dell'anno 2009.
2. I soggetti assegnatari, a richiesta delle amministrazioni
competenti, forniscono tutte le informazioni necessarie per
l'accertamento della regolarita' dell'impiego del gasolio miscelato
con biodiesel utilizzato per autotrazione, secondo le modalita'
indicate nell'articolo 7, commi 3, 4 e 5. I medesimi soggetti
tengono, per ciascuna delle assegnazioni annuali effettuate ai sensi
dell'articolo 3, commi 4 e 5, una apposita contabilita' a scalare
contenente l'indicazione dei quantitativi direttamente miscelati con
il gasolio, dei quantitativi, e dei relativi soggetti destinatari,
trasferiti ad altri depositi fiscali nazionali per la successiva
miscelazione nonche' dei quantitativi immessi in consumo direttamente
dal proprio stabilimento di produzione. Per i soggetti assegnatari
operanti in altri Paesi dell'Unione europea la predetta contabilita'
a scalare e' tenuta dal rispettivo cancello di ingresso.
3. Il biodiesel del programma destinato ad essere miscelato con il
gasolio e' trasferito al deposito fiscale di miscelazione con la
scorta del DAA sul quale e' indicata la dicitura «biodiesel destinato
alla miscelazione con gasolio rientrante nel programma di cui
all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995», unitamente
all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il
biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d) sul medesimo DAA e' indicata
anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di
filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102».
4. Il biodiesel del programma destinato ad essere usato tal quale,
per il quale e' richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del
programma, e' immesso in consumo direttamente dall'impianto di
produzione, ovvero, per gli impianti comunitari, dal rispettivo
cancello di ingresso, con la scorta del DAS sul quale e' riportata la
dicitura «biodiesel sottoposto ad accisa ridotta rientrante nel
programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo
n. 504/1995», unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di
assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli
accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) sul medesimo DAS
e' indicata anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di
filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102».
Art. 9.
Adempimenti per i soggetti titolari di impianti di miscelazione e
circolazione delle miscele gasolio-biodiesel
1. I titolari dei depositi fiscali di miscelazione riportano nella
relativa contabilita', in corrispondenza di ogni annotazione relativa
all'introduzione nel deposito fiscale di biodiesel del programma, la
dicitura «biodiesel del programma 2007-2010» con indicazione
dell'anno e del mese di assegnazione.
2. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, sulle quali,
relativamente al biodiesel contenuto, e' richiesta l'applicazione
dell'aliquota ridotta del programma sono immesse in consumo con la
scorta del DAS sul quale e' riportata la dicitura «gasolio contenente
biodiesel in misura non superiore al 5%» ovvero, per le miscele
destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura «gasolio
contenente biodiesel in misura pari al 25%».
3. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, trasferite in
sospensione di accisa, sono scortate dal DAA sul quale e' riportata
la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al
5 %» ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete,
la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%».
4. Relativamente al biodiesel del programma miscelato con il
gasolio, l'agevolazione prevista dall'articolo 22-bis del testo unico
e' riconosciuta al solo soggetto che effettua la miscelazione stessa.
Per le miscele di gasolio con biodiesel, trasferite in regime
sospensivo ad altri depositi fiscali, il depositario autorizzato del
deposito fiscale in cui e' avvenuta la miscelazione, contabilizza in
detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta, la
differenza tra l'imposta che sarebbe dovuta sul biodiesel applicando
l'aliquota di accisa relativa al gasolio impiegato come carburante e
l'imposta effettivamente dovuta, sul medesimo biodiesel, a seguito
dell'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Nelle medesime
contabilita' sono annotate la data e l'ora delle corrispondenti
operazioni di miscelazione; alla contabilita' e' acclusa copia del
verbale o dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, delle
medesime operazioni di miscelazione.
Regime dei cali e tabelle di conversione volumica
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
determinati i limiti dei cali tecnicamente ammissibili per il
biodiesel.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano,
in materia di cali, le disposizioni previste per gli oli minerali dal
regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
18 settembre 1997, n. 383 e le percentuali previste per il gasolio
dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze
13 gennaio 2000, n. 55.
3. Per la conversione alla temperatura di 15°C della densita' e dei
volumi del biodiesel trova applicazione la circolare del Ministero
delle finanze 12 luglio 1996, n. 184.
Art. 11.
Disposizioni varie
1. Alle miscele di gasolio con biodiesel del programma destinate ad
essere impiegate come combustibile per riscaldamento si applica
quanto previsto in materia di denaturazione del gasolio,
dall'articolo 1, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge
20 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2005, n. 58.
2. Per ogni anno di validita' del programma, i quantitativi del
contingente annuale che risultassero, al termine del medesimo anno,
non ancora destinati all'immissione in consumo, sono ripartiti tra
gli operatori, limitatamente ai quantitativi richiesti e non
assegnati, in misura proporzionale alle quote loro gia' assegnate dal
programma per l'anno in questione; in caso di rinuncia, totale o
parziale, da parte di un beneficiario delle quote risultanti dalla
predetta ripartizione, le stesse sono ripartite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. I quantitativi
ripartiti ai sensi del presente comma devono essere destinati
all'immissione in consumo entro il successivo 30 giugno.
3. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai
soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del
presente regolamento e' data diffusione in ambito comunitario
mediante comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee ovvero con modalita' equivalenti.
4. Al fine della verifica del contenuto delle autocertificazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), l'Agenzia delle dogane
richiede al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
all'Agenzia delle entrate di accertare l'assenza, dei soggetti
assegnatari di quote di biodiesel del programma, dagli elenchi,
aggiornati al termine previsto per la presentazione delle istanze di
partecipazione al programma di cui all'articolo 2, comma 3, dei
soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007
emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296; le amministrazioni interpellate riscontrano
la predetta richiesta entro trenta giorni trascorsi i quali la
verifica deve ritenersi effettuata con esito negativo.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il regolamento emanato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, e' abrogato.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 settembre 2008
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, figlio n. 285
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