Sanzioni detenzione olio esausto
SANZIONI DETENZIONE OLIO ESAUSTO
- STATUTO C.O.N.O.E. DM 5 aprile 2004 Art. 6 -
articolo 256: Reato ambientale
(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui
agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni a con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se ritratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o
sotterranee in violazione de divieto di cui all’articolo 192, comma 1e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei
mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena
dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila
se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue
la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena
dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o
quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma
14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi
previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila
euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del
decreto di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai
soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà in caso di adesione effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236.(su valido su tutto il territorio nazionale)
sanzioni detenzione oli vegetali esausti
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