Sanzioni detenzione olio esausto


SANZIONI DETENZIONE OLIO ESAUSTO

  • Art. 256 -
  • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Comma 7 Sanzioni: chiunque viola gli obblighi di stoccaggio e conferimento di cui agli articoli 233 commi 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00.

  • Comma 8
  • Sanzioni: i soggetti di cui all’articolo 233 che non adempiono agli obblighi di partecipazione sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 8.000,00 a €. 45.000,00 fatto salvo comunque l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
     
      1. STATUTO C.O.N.O.E. DM 5 aprile 2004 Art. 6 -
    Obblighi dei consorziati Comma 2 Il Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi attraverso i propri Organi, ovvero avvalendosi delle competenti autorità locali e nazionali per promuovere le azioni opportune al fine di accertare e reprimere le violazioni agli obblighi stessi.


    articolo 256: Reato ambientale

    (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
    1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
    intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui
    agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 è punito:
    a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a
    ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
    b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni a con l’ammenda da duemilaseicento euro a
    ventiseimila euro se ritratta di rifiuti pericolosi.
    2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che
    abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o
    sotterranee in violazione de divieto di cui all’articolo 192, comma 1e 2.
    3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei
    mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena
    dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila
    se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
    condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue
    la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del
    compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
    4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
    contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
    condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
    5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di
    miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
    6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
    violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena
    dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda amministrativa pecuniaria da
    duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o
    quantità equivalenti.
    7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma
    14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
    millecinquecentocinquanta euro.
    8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi
    previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila
    euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del
    decreto di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai
    soggetti di cui al medesimo articolo 234.
    9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà in caso di adesione effettuata entro il
    sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
    dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

      (su valido su tutto il territorio nazionale)

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